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Forme particolari di enti ecclesiastici


La l. 222/85 e le leggi di approvazione delle intere con alcune confessioni religiose diverse dalla cattolica prendono in considerazione alcune particolari tipologie di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in ragione del peculiare ruolo ad essi attribuito o perché, accanto ai requisiti generali richiesti per l’attribuzione della personalità giuridica, ne siano individuati degli ulteriori.

Istituti religiosi di diritto diocesano, le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli


Norme particolari vengono dettate per gli istituti religiosi di diritto diocesano, le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli.
Si tratta di forme associative stabilite dall’ordinamento canonico per il cui riconoscimento quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, oltre al possesso dei requisiti generali, è richiesto l’assenso della Santa Sede.
Per i primi due è inoltre previsto che “sussistano garanzie di stabilità”, mentre per le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli anche “che non abbiano carattere locale”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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