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Garanzie dell’obbligazione da parte di un debitore a un creditore

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.  
Ciò vuol dire che il patrimonio del debitore costituisce garanzia generica dell'obbligazione e, in caso d'inadempimento, il debitore  (o meglio il suo patrimonio)  si troverebbe assoggettato all'azione esecutiva del creditore.
In molti casi, però, quest'azione esecutiva può rivelarsi insufficiente sia perché il patrimonio del debitore potrebbe risultare troppo esiguo, sia perché altri creditori potrebbero concorrere sullo stesso patrimonio (in quest'ultimo caso il creditore che agisce dovrebbe dividere il patrimonio del debitore con gli altri creditori e nel caso in cui si rivelasse insufficiente, dovrebbe accontentarsi solo di una porzione di quanto gli spetta) .
Per evitare, questi problemi, il creditore può garantirsi l'adempimento dell'obbligazione facendo sorgere una serie di garanzie  specifiche sul patrimonio del debitore.
Potrebbe, ad es. accendere ipoteca su un bene del debitore; in questo caso il bene oggetto di ipoteca costituisce la garanzia principale dell'adempimento dell'obbligazione, garanzia che si aggiunge a quella generica.
Se il debitore non adempie la prestazione dovuta, il creditore può promuovere il possesso esecutivo sui beni del debitore, facendoli espropriare secondo le regole del codice di procedura civile.
Se vi sono + creditori tutti hanno uguale diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del debitore (par condicio credito rum)  almeno che la legge attribuisca ad alcuni di questi una preferenza al soddisfacimento. Cause di preferenza sono: privilegi, pegno e ipoteca. Il privilegio viene accordato ai creditori assistiti da cause di prelazione, può essere generale (su tutti i beni mobili del debitore) o speciale (su determinati beni) .
Il pegno è preferito al privilegio speciale sui mobili, il privilegio speciale sugli immobili è preferito all’ipoteca.
I creditori hanno uguale diritto ad essere soddisfatti sui beni del debitore salvo, le cause legittime di prelazione:
1) Privilegi:
2) Pegno;
3) Ipoteca;
4) Fideiussione;
5) Anticresi;
6) Mandato di credito.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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