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Gli accertamenti sanitari volti a controllare la giustificazione dell’assenza del lavoratore

L’art.5 dello Statuto disciplina poi gli accertamenti sanitari volti a controllare la giustificazione dell’assenza del lavoratore in caso di infermità. Precedentemente a tale statuto il medico per il controllo dello stato di salute del lavoratore veniva inviato dal datore di lavoro. Il suddetto articolo ha fatto in modo che ad inviare il medico per l’accertamento sia l’istituto previdenziale tenuto all’erogazione della prestazione indennitaria in luogo della prestazione lavorativa. Il medico curante deve inviare, telematicamente, un certificato che rechi la propria firma e che attesti che il paziente (il lavoratore) non sia in grado temporaneamente di esercitare l’attività lavorativa, indicando l’inizio e la presunta fine della malattia. Il lavoratore, entro due giorni, dovrà consegnare il medesimo certificato al datore di lavoro. Quest’ultimo potrà, qualora lo ritenga opportuno, sollecitare l’ente previdenziale ad inviare un medico convenzionato alla residenza del lavoratore, per accertarne lo stato di salute: tale visita dovrà avvenire nello stesso giorno della richiesta da parte del datore di lavoro, in orari stabiliti, definiti come “reperibilità”. Il lavoratore assente al momento della visita senza giustificato motivo, perderà il diritto all’intero trattamento economico per i primi dieci giorni ed avrà diritto alla metà dello stesso per i successivi (questa seconda parte è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte per la mancanza della previsione di una seconda visita). Sempre l’art.5 prevede che l’idoneità fisica di un lavoratore possa essere accertata anche da strutture pubbliche. 
Tra l’altro la L. 626/1994 obbliga il datore di lavoro ad avvalersi di un medico (professionista privato, dipendente del datore, medico convenzionato) per l’accertamento periodico dell’idoneità dei lavoratori o per il soccorso immediato di particolari categorie di lavoratori che esercitano un’attività che li pone in pericolo. Ovviamente contro l’accertamento d’inidoneità parziale da parte del medico suddetto sarà ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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