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Gli amministratori: requisiti, nomina, revoca


Nel silenzio dell’atto costitutivo, la regola generale posta dall’art. 2257 c.c. sancisce che “l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri” (c.d. amministrazione disgiuntiva); nella s.a.s. la norma va naturalmente riferita ai soli soci accomandatari.
Si discute se l’atto costitutivo possa attribuire tale potere a chi non sia socio, spezzando dunque per intero la naturale compenetrazione fra qualità di socio e potere amministrativo.
Prevale la tesi negativa con la precisazione che un modo di esercitare il potere di amministrazione da parte dei soci può essere l’affidamento della gestione a procuratori o, anche, a un institore.
In tal caso i soci non perdono il potere-dovere di amministrare la società.
Nella s.a.s. il potere di amministrare non spetta, né può essere attribuito, agli accomandanti.
L’esercizio in via di fatto del potere di gestione da parte dell’accomandante non ne rende per sé invalidi gli atti, ma comporta l’assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Sembra, infatti, che oggi socio amministratore possa essere anche una persona giuridica, la quale esprimerà la sua volontà tramite il proprio rappresentante.
Tale possibilità deriva dall’ammissione della partecipazione di società di capitali a società di persone.
La possibilità di derogare all’attribuzione ex lege del potere di amministrare al socio significa che la fonte del potere di amministrazione, la nomina ad amministrare, ha base volontaria.
La nomina degli amministratori può avvenire in due modi:
direttamente nell’atto costitutivo;
ove l’atto costitutivo lo consenta, con atto separato da parte dei soci.
La fonte della nomina assume particolare rilievo con riguardo alla revoca: se la nomina dell’amministratore è stata effettuata nell’atto costitutivo, la revoca è possibile solo per giusta causa; invece la revoca dell’amministratore nominato con atto separato è regolata dalle norme sul mandato e dunque può intervenire anche per volontà dei soci.
Si discute se il rapporto di amministrazione abbia natura di mandato o invece integri un contratto autonomo (il contratto di amministrazione), il quale ha una sua disciplina tipica, benché possano applicarsi per analogia anche talune regole sul mandato.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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