GLI ATTI DELLO STATO CIVILE
Gli atti dello stato civile (nascita, matrimonio, morte) → registri dello stato civile
Ciascun atto dello stato civile dà prova legale dei fatti materiali (nascita, età, morte) o degli atti giuridici documentati (dichiarazione di essere padre/madre, celebrazione del matrimonio).
La condizione civile della persona dipende dai fatti/atti di cui il documento fa prova (l’esistenza dipende dalla nascita, e la nascita è provata dal certificato di nascita).
Gli effetti giuridici si possono far valere solo allegando il documento; finché il documento esiste e non è stato modificato, nessuno può far valere una condizione civile in contrasto con ciò che risulta dall’atto.
Se non si sono tenuti i registri o sono distrutti/smarriti o comunque manca la registrazione dell’atto, la prova della nascita e della morte può essere data con ogni mezzo. Se la registrazione dell’atto manca per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova.
Se l’atto di matrimonio non risulta nei registri per forza maggiore o per colpa/dolo del pubblico ufficiale, la prova dell’atto di matrimonio può essere data con ogni mezzo purché risulti in modo non dubbio il possesso di stato
Possesso di stato = complesso di fatti e situazioni da cui si perviene all’esistenza di una determinata situazione giuridica (es. siamo sposati se ci trattiamo come marito e moglie, viviamo nella stessa casa..)
Oltre che mezzo di prova, i registri sono anche mezzi di pubblicità.
Una rettificazione dell’atto di stato civile richiede un ricorso al tribunale che provvede con un decreto (es. quando una persona cambia sesso)