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Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori


Con la dichiarazione di fallimento, che ufficializza lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale, l’esigenza di tutela del credito assume un valore collettivo, in considerazione dell’insufficienza patrimoniale determinata dall’insolvenza. Il diritto del debitore di disporre liberamente del proprio patrimonio incontra un limite nel principio di responsabilità patrimoniale, sancito nell’art. 2740 c. c. secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il compimento di atti di disposizione può arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, questo rappresenta il limite entro il quale la libertà di disporre incontra l’esigenza di mantenere l’integrità del patrimonio. Da qui l’origine del sistema previsto nell’art. 2901 c. c. in tema di revocatoria ordinaria degli atti pregiudizievoli ai creditori.
Esigenze di maggiore tutela dell’integrità del patrimonio dell’imprenditore hanno indotto il legislatore ad introdurre il sistema della revocatoria fallimentare, sostanzialmente differenziata dal quella ordinaria. Le differenze sono principalmente rispetto allo schema di funzionamento della revocatoria ordinaria sono sul piano processuale, con la previsione di un regime probatorio particolarmente favorevole al curatore, differenziato a seconda delle diverse tipologie di atti da revocare. Inoltre, un regime particolarmente severo è riservato agli atti gratuiti, ai pagamenti anticipati e agli atti di disposizione del patrimonio compiuti tra coniugi.
Azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c. c.): il legislatore intende conciliare diverse esigenze, la tutela dell’interesse dei singoli creditori a mantenere integra la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore ed il diritto del debitore di disporre liberamente del proprio patrimonio. L’equilibrio tra queste due posizioni giustifica la presenza di condizioni soggettive ed oggettive imposte nell’art. 2901: la consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle regioni del debitore; l’idoneità dell’atto di arrecare pregiudizio; la consapevolezza anche da parte del terzo del pregiudizio, per gli atti a titolo oneroso.
Revocatoria fallimentare. In presenza di una situazione di insolvenza riferita ad un imprenditore commerciale, assoggettabile a procedure concorsuali, l’esigenza di tutela del credito passa dalla dimensione individuale a quella collettiva. Verificatasi l’insolvenza, gli effetti che l’art. 2740 provoca sulla libertà del debitore di disporre del proprio patrimonio sono amplificati.
Gli elementi essenziali dello schema di funzionamento sono due: il danno e lo stato di insolvenza. Per DANNO, nella rev. ord., si intende il pregiudizio che sussiste quando l’atto impugnato ha determinato la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, mentre nella revocatoria fallimentare il requisito del danno viene completamente assorbito nello stato di insolvenza.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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