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Gli effetti del ruolo nei confronti dei terzi


Il ruolo produce effetti solo nei confronti del soggetto a cui si rivolge. In caso di pluralità di soggetti obbligati in solido, il ruolo ha efficacia solo nei confronti dei soggetti iscritti. In caso di solidarietà, l’unica particolarità sta nel fatto che il concessionario della riscossione notifica la cartella di pagamento solo al primo dei soggetti iscritti, mentre agli altri si invia una semplice comunicazione. Tuttavia ciò non significa che l’iscrizione a ruolo di un solo coobbligato dia titolo per l’esecuzione nei confronti di altri, ma solo che, essendo iscritti più obbligati, al primo intestatario dev’essere notificata la cartella, mentre agli altri deve essere inviata una semplice comunicazione.
In conclusione, il ruolo non ha efficacia nei confronti dei terzi. L’unica eccezione a tale principio è costituita dai terzi proprietari di beni soggetti a privilegio speciale che, pur rimanendo estranei al processo di esecuzione, il diritto di garanzia che insiste sui loro beni ne consente il pignoramento e la vendita in virtù del titolo esecutivo riguardante l’obbligato principale.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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