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Gli effetti dell’avviso di accertamento. Teoria dichiarativa e teoria costitutiva


Giurisprudenza e dottrina hanno sempre discusso se l’avviso di accertamento abbia efficacia costitutiva o dichiarativa dell’obbligazione tributaria.
a) Secondo la teoria dichiarativa, l’obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto del tributo. Quindi l’obbligazione tributaria sorta ex lege è accertata dalla dichiarazione del contribuente e l’avviso di accertamento. Di conseguenza, quegli atti non fanno parte del meccanismo costitutivo del rapporto d’imposta  ma sono rivolti solo ad accertarlo ed a dargli esecuzione.
L’accertamento dell’imposta da parte del fisco è un atto amministrativo autoritativo sia dalla teoria dichiarativa che dalla teoria costitutiva. Per la teorica dichiarativa il potere impositivo dell’amministrazione finanziaria è un potere di mero accertamento e l’avviso di accertamento è un provvedimento di mero accertamento.
Per la teoria dichiarativa il contribuente è titolare di un diritto soggettivo (diritto alla giusta imposizione) innanzi al potere di accertamento. Di conseguenza, il contribuente a cui viene notificato un atto che di accertamento che non rispecchia esattamente la situazione di fatto, agisce in giudizio a tutela del diritto soggettivo.
b) La teorica costitutiva afferma che nelle imposte con accertamento, l’obbligazione non deriva direttamente dalle norme tributarie materiali (norme sul presupposto del tributo). L’obbligazione sorge a seguito della presentazione della dichiarazione o l’emanazione di un avviso di accertamento. Inoltre le norme strumentali pongono a carico dei contribuenti l’obbligo di dichiarare il tributo ed attribuiscono all’amministrazione finanziaria dei poteri autoritativi. Gli avvisi di accertamento non solo accertano, ma costituiscono l’obbligazione tributaria.
In base a questa teoria il contribuente è titolare di un interesse legittimo la cui lesione legittima il contribuente a chiedere l’annullamento dell’atto d’imposizione illegittimo.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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