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Gli effetti per i creditori pecuniari


L’art. 55 prende in considerazione i crediti pecuniari ma detta regole che, almeno in parte si applicano anche ai crediti in natura. Prende in esame a) la scadenza del credito; b) la sua sottoposizione a condizione; c) la produzione degli interessi. Quanto alla scadenza dispone che i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data della dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali possono partecipare alla procedura anche se sono ammessi con riserva. Per i crediti pecuniari si ha poi sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura del fallimento; la norma fa riferimento agli interessi di qualunque tipo: convenzionali o legali, corrispettivi, moratori, ecc. ma non opera a danno dei creditori muniti di diritti di prelazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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