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Gli elementi del contratto di donazione

Gli elementi del contratto di donazione

La donazione è un contratto ed è quindi soggetta alla disciplina disposta dal codice per i contratti in generale. In particolare, come tutti i contratti essa deve presentare i requisiti richiesti dall'art. 1325:
accordo delle parti. Anche qui l'accordo si raggiunge quando vi è coinci­denza tra proposta e accettazione (art. 1356);
L’art. 785 disciplina, però, una particolare forma di donazione: la donazione obnuziale (ossia la donazione fatta in riguardo di un futuro matrimonio), che si perfeziona senza bisogno di accettazione da parte del donatario: nella donazione obnuziale il negozio si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del donante, anche se gli effetti della donazione si producono solo dal momento del matrimonio.

causa che consiste nell'impoverimento del donante accompagnato dall'arricchimento del donatario;

oggetto. Tutti i beni in teoria possono essere oggetto di donazione: crediti, universalità, diritti reali di godimento, eredità etc.
La legge vieta espressamente la donazione di beni futuri (art. 771 c.c.), ossia la donazione di beni che non fanno parte del patrimonio del donante, soprattutto per frenare la prodigalità del donante stesso. Sono vietate anche la donazione di beni altrui, in quanto ai sensi dell'art. 769 il donante può disporre solo di un suo diritto, e, per la dottrina unanime, la donazione universale, ossia la donazione di tutti i propri beni; inoltre, la donazione che ha come oggetto delle prestazioni periodiche da parte del donante in genere si estingue con la morte di quest’ultimo.

Forma solenne: deve essere fatta per atto pubblico, a pena di nullità (all'atto devono inoltre essere necessariamente presenti 2 testimoni, ai sensi della legge notarile). Nella donazione non è ammessa la rappresentanza del donante: è nulla, infatti, la procura a donare, così come è nullo il mandato a donare.
Per le donazioni meno impegnative non è però richiesta la forma dell'atto pubblico.
L'art. 783 prevede, infatti, che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (es: i regali che si fanno in occasione di complean­ni o altre festività) è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata fa consegna (traditio) così che sia certa la volontà del donante di fare la donazione (il requisito di forma è sostituito dal passaggio del possesso). La modicità deve essere valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante.
Non è soggetta alla forma pubblica nemmeno la ed. donazione rimuneratoria, cioè la donazione fatta per riconoscenza, per meriti o per remunerazione di un servizio (es. regali a professionisti per rimunerarli del lavoro fatto gratuitamente).
Non è soggetta alla forma pubblica, perché non è considerata donazione (art. 770), la liberalità d'uso.
Come in tutti i contratti anche nelle donazioni possono essere inseriti ele­menti accidentali, cioè condizione, termine e modo (o onere).
Il regime del termine e della condizione è del tutto simile a quello dei con­tratti in generale.

L’art. 791 regola un tipo di condizione tipico delle donazioni: il donante, infatti, può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso che il donatario (oppure questi ed i suoi figli) dovessero morire prima di lui (cd. donazione con patto di reversibilità). Se si verifica la condizione della morte del donatario o di questi e dei suoi discendenti, i beni donati ritornano al donante.  
Quando si verifichi il presupposto per la reversione, si risolvono retroattivamente tutte le alienazioni fatte al donatario e i beni ritornano al donante liberi, di regola, da pesi o ipoteche.
Per quanto riguarda il termine, sorgono dei dubbi circa l’ammissibilità del termine iniziale coincidente con la morte del testatore (celerebbe un patto successorio) e nel caso di termine finale, quando la donazione ha per oggetto il diritto di proprietà (non lo ammette chi ritiene inammissibile un diritto di proprietà temporaneo).

Alla donazione può essere apposto anche un onere (es.: "ti dono la mia villa in Sardegna con l'onere di realizzare una biblioteca per l'orfanotrofio cittadino").
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere nei limiti di quanto ha ricevuto e se non vi provvede spontaneamente il donante e qualsiasi al­tro interessato possono agire nei suoi confronti chiedendo un'esecuzione coattiva.
L’onere impossibile o illecito si considera come non apposto (art. 794) salvo che abbia costituito il motivo unico determinante della donazione che in questo caso è nulla.

Tratto da LA DONAZIONE di Beatrice Cruccolini
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