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Gli indici fattuali previsti dall’art. 133 c.p.


Gli indici fattuali previsti dall’art. 133 c.p. per i due parametri valutativi della commisurazione sono:
a. per la gravità del reato
- modalità della condotta: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità;
- gravità del danno o del pericolo: il valore del bene rubato o quanto il bene giuridico sia stato colpito;
- intensità del dolo e grado della colpa;
b. per la capacità a delinquere del reo
- motivi a delinquere e carattere del reo: motivi apprezzabili, come pietà o altruismo, o riprovevoli, come invidia o cupidigia; e carattere ribelle o riflessivo;
- precedenti penali e condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato: per capire l’appartenenza della condotta illecita alla personalità del reo;
- condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo: per capire l’idoneità a ricadere nel comportamento criminoso.
Alcuni di questi aspetti possono essere valutati in un doppio senso, ad esempio come indici fattuali di commisurazione e circostanze.
In tali casi il principio del né bis né idem vieta che tali aspetti siano valutati due volte allo stesso fine, cioè per aggravare o per attenuare la pena, ma è valida la loro valutazione doppia a fini diversi, come per aggravare la pena e per proporre una misura sanzionatoria diversa dalla detenzione.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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