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I Patti Lateranensi: il Concordato


Era destinato a regolare le condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia, ma è stato integralmente modificato dall’Accordo di Villa Madama e dal Protocollo Addizionale annesso allo stesso.
L’art. 1 dell’Accordo riafferma il principio per cui “Stato e Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani”.
Vedremo più oltre le specifiche materie regolate dall’Accordo.
Qui sarà sufficiente ricordare che l’art. 2 garantisce alla Chiesa cattolica la “libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa di evangelizzazione e di santificazione, nonché la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
L’art. 3 garantisce all’autorità ecclesiastica la libertà di determinare le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie e di nominare i titolari dei relativi uffici.
L’art. 4 delinea immunità ed esenzioni dal servizio militare per gli ecclesiastici e religiosi e stabilisce il principio che “gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero”.
L’art. 5 specifica garanzie e privilegi relative agli edifici di culto mentre l’art. 6 concerne le festività religiose riconosciute dalla Repubblica.
L’art. 7 rinvia a futuri accordi tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici.
L’art. 8 disciplina gli effetti civili del matrimonio religioso.
L’art. 9 assicura alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e di assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
L’art. 10 afferma l’esclusiva dipendenza dall’autorità ecclesiastica di università, seminari, accademie, collegi e istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, costituiti secondo il diritto canonico.
L’art. 11 prevede che venga assicurata l’assistenza spirituale e l’esercizio della libertà religiosa ai cattolici che si trovano ed operano nelle Forze Armate, nella Polizia di Stato in ospedali, case di cura o di assistenza, istituti di prevenzione o di pena.
L’art. 12 esprime i principi generali relativi alla collaborazione tra Stato e Chiesa “per la tutela del patrimonio storico e artistico”.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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