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I Regolamenti comunitari “Roma I” e “Roma II” e le disposizioni di diritto internazionale privato


I conflitti di legge nel settore dei trasporti internazionali vengono risolti sulla base delle regole previste nelle seguenti normative:
- Reg. CE n.593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I);
- Reg. CE n.864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 luglio 2007, legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II);
- disposizioni di diritto internazionale privato contenute nel Codice della navigazione limitatamente ai conflitti di legge nella navigazione marittima ed aerea che non trovano soluzione nei regolamenti di su.
Per quanto concerne i conflitti di legge che possono sorgere nell’esecuzione di un contratto si usa il Roma I: sostituisce la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, da applicarsi ai contratti conclusi a decorrere dal 17/12/2009. Ribadisce il principio generale secondo cui in primo luogo qualsiasi tipo di contratto risulta regolato dalla legge scelta dalle parti che potrebbe essere anche quella di uno Stato extracomunitario. In mancanza di scelta della legge ad opera delle parti vengono stabiliti i criteri da adottarsi per l’individuazione della legge applicabile. Considera sia il contratto di trasporto di cose che quello di persone. In caso di contratto di trasporto di cose la legge applicabile è quella del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch’essi situati in tale paese, altrimenti si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti. Con riferimento al contratto di trasporto è stata introdotta la regola secondo cui, sempre nell’ipotesi in cui non sia stata scelta la legge regolatrice, trova applicazione la legge del paese di residenza abituale del passeggero, purché il luogo di partenza o di destinazione sia situato in tale paese; in caso contrario, si applica la legge del paese in cui il vettore ha la residenza abituale. Per il trasporto di persone la facoltà di scelta delle parti incontra dei limiti, nel senso che le parti possono scegliere alternativamente quale legge applicabile solo quella del paese in cui – il passeggero ha la residenza abituale, - il vettore ha la residenza abituale, - il vettore ha la sua amministrazione centrale, - è situato il luogo di partenza, - è situato il luogo di destinazione. Per il contratto di trasporto sia di cose che di persone è previsto che se dal complesso delle circostanze risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quelli sopra ricordati si applica la legge di tale paese. Il regolamento prevede che, in assenza di legge scelta dalle parti, debba trovare applicazione la legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale, a meno che dal complesso delle circostanze risulti chiaramente che il contratto presenta collegamenti più stretti con un paese diverso.
I criteri di individuazione della legge applicabile ai conflitti di legge relativi ad obbligazioni extracontrattuali sono forniti dal Roma II, che prevede, come principio generale, che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da un fatto illecito sia quella del paese in cui il danno si è verificato, indipendentemente dal paese in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e prescindendo dal paese in cui si verificano le conseguenze indirette del fatto. Ha l’eccezione nell’evenienza in cui il presunto responsabile e la parte lesa risiedono abitualmente nello stesso paese nel quale si è verificato il danno. Importante anche l’individuazione della legge applicabile in un caso di concorrenza sleale o da restrizione della concorrenza. A tale proposito il regolamento prevede che la legge applicabile sia quella del paese sul cui territorio l’atto di concorrenza sleale o la restrizione della concorrenza ha o potrebbe avere effetti pregiudizievoli. Le parti possono comunque scegliere la legge tramite un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno.
Per la risoluzione dei conflitti di legge che non ricadono nei due campi precedenti si ricorre alle disposizioni di diritto internazionale privato che di solito gli stati si sono preoccupati di emanare. Le disposizioni italiane in questo senso privilegiano il criterio di collegamento costituito dalla legge della bandiera della nave o della nazionalità dell’aereo, ma la maggior parte non sono più applicabili con l’entrata in vigore di Roma I e di Roma II.

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