Skip to content

I beni culturali di interesse religioso nel Codice Urbani del 2004


Il Codice Urbani del 2004 dedica ai beni culturali di interesse religioso l’art. 91, il stabilisce che “per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le Regioni, provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità”; mentre l’art. 92 dispone che “si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse in base all’Accordo del 1984, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica”.
I più rilevanti profili innovativi sono la riconduzione ad unità del concetto di bene culturale di interesse religioso e la conseguente estensione della “tutela delle esigenze di culto” anche ai beni culturali appartenenti a quelle confessioni religiose che non hanno ritenuto opportuno proporre nei rispettivi strumenti pattizi un richiamo espresso a tale guarentigia.
La lettura d'insieme degli articoli delle intese fino ad ora stipulate con le confessioni religiose di minoranza ci consente di notare come in esse a fronte dell’impegno alla collaborazione non venga poi individuato in maniera espressa un preciso strumento con il quale darvi seguito.
In questo senso, l’art. 92 del Codice Urbani può essere interpretato anche come una sorta di strumento per la legittimazione di ogni forma di attuazione, già realizzata o da porre in essere in futuro, del più ampio impegno che deriva dall’insieme delle disposizioni, unilaterali e pattizie, per la tutela del patrimonio storico e artistico di interesse religioso.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.