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I casi in cui è concesso l'uso delle armi

I casi in cui è concesso l'uso delle armi


L'ultimo comma dell'art. 53 c.p. rinvia alla “legge” per gli “altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”.

Soggetti che possono invocare l’esimente

Essendo un’esimente propria, coloro che la possono invocare sono espressamente indicati dallo stesso art. 53 c.p. => cioè solo gli appartenenti alla forza pubblica:
i pubblici ufficiali
quei soggetti che su legale richiesta del P.U. gli prestino assistenza (in ogni caso deve essere formulata espressamente dal pubblico ufficiale e deve intervenire prima dell’uso della armi, non essendo sufficiente un consenso a posteriori).

Condizioni per l’applicazione:
a)il fine di adempiere un dovere del proprio ufficio => quindi il soggetto deve essere determinato dal fine di adempiere un dovere del proprio ufficio.
b)La necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e cmq di impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviario, omicidio volontario, rapina a amano armata e sequestro di persona” => il legislatore ha voluto chiarire che, in ogni caso, l’uso delle armi costituisce l’extrema ratio cui si può fare ricorso solo quando il fine non può raggiungersi in latro modo, salvaguardando sempre l’integrità fisica degli individui: soggetto sia costretto a far uso delle armi. Da ciò ne deriva la necessaria proporzione tra il bene aggredito mediante l’impiego di armi e l’interesse che il dovere d’ufficio mira a realizzare.
Tale necessità deve essere quelle di:
respingere una violenza (violenza = qualsiasi impiego della forza fisica), è richiesto che il comportamento violento sia in corso di svolgimento;
vincere una resistenza: è discusso se nell’ambito della resistenza rientri oltre a quella attiva (effettiva opposizione di una forza illegittima) anche quella passiva (quale inerzia o la fuga per impedire l’adempimento del dovere di ufficio) => la Cassazione, di recente, ha affermato che la fuga fa venire meno il rapporto di proporzione tra l’uso delle armi e il carattere non violento della resistenza, perciò il p.ufficiale non potrà invocare l’esimente;
impedire la consumazione dei delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviario, omicidio volontario, rapina a amano armata e sequestro di persona.
La scriminante si struttura intorno ad una situazione necessitante e ad una contrapposta situazione necessitata.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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