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I cd ausiliari della polizia giudiziaria


Anche la polizia giudiziaria può essere assistita da persone che siano in grado di arrecare, ove ne sorga necessità nel corso delle indagini, il contributo di determinate cognizioni specialistiche di cui gli organi di polizia possono risultare sprovvisti: l'art. 348 comma IV dispone che la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pm, compie atti di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee.

In questo caso non sembra corretto fare ricorso al concetto di ausiliari, trattandosi più semplicemente di soggetti incaricati solo in via occasionale di un pubblico ufficio temporaneo.
La legge processuale non detta regole per la scelta delle persone chiamate a coadiuvare la polizia giudiziario, pertanto è da valutarne ragionevolmente la riconosciuta idoneità in relazione alle specifiche competenze tecniche che le esigenze del caso postulano.

Chi sia stato richiesto da un organo della polizia giudiziaria di prestare attività coadiutoria non può sottrarvisi (art. 348 comma IV), e un eventuale rifiuto non sorretto da giustificati motivi sarebbe punibile a norma dell'art. 328 cp.

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