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I componenti di reddito da contratti di leasing


Nell’operazione di rilevazione secondo il metodo patrimoniale il bene oggetto del negozio figura tra le attività della società di leasing che procede al suo ammortamento imputando a conto economico come ricavi  i canoni, e non tra quelle dell’impresa utilizzatrice, che imputa i canoni  a conto economico tra i costi d’esercizio. Utilizzando invece il metodo finanziario, il bene in leasing compare tra le attività dell’impresa utilizzatrice, che procede al suo ammortamento, imputando a conto economico gli interessi passivi inglobati nei canoni, e non della società di leasing, che si limita ad esporre a conto economico gli interessi attivi inclusi nei canoni.
Due sono stati gli importanti interventi negli ultimi anni: con il primo, sul versante della società di leasing si è previsto che la stessa, se imputa a conto economico il canone di leasing, usando cioè il metodo patrimoniale, deve determinare le quote di ammortamento sulla base del relativo piano di ammortamento finanziario, senza possibilità di ricorrere all’ammortamento anticipato.  Quanto all’ammortamento, nel caso di utilizzo del metodo patrimoniale, il rinvio al piano di ammortamento finanziario comporta il riconoscimento che l’ammortamento del costo sostenuto per l’acquisto di questi beni non può esser rapportato alla loro vita utile, ma deve essere modulato sulla durata dei relativi contratti di leasing e, in modo da distribuire il costo dei beni per tutti gli esercizi in cui l’impresa trae da essi proventi, sotto forma di canoni di leasing e del prezzo di riscatto. Il riferimento a detto piano comporta infatti la scomposizione dei canoni e del prezzo di riscatto in due parti, una corrispondente alla restituzione del capitale investito ed una corrispondente ai relativi interessi, e la parametrazione dell’ammortamento alla prima, permettendo l’emersione in ciascun esercizio dell’effettiva remunerazione conseguita nell’operazione, rappresentata appunto dalla seconda.
Sul versante invece dell’impresa utilizzatrice, con il decreto legislativo 38 si è invece previsto che la stessa, quale che sia il metodo contabile adottato, potesse includere i canoni tra i componenti negativi del reddito, a condizione che la durata del contratto non fosse inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario,  se aveva per oggetto beni mobili; non fosse inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario, ma comunque coprisse un periodo non inferiore a otto anni e non superiore a quindici  se aveva per oggetto beni immobili; infine, fosse pari al periodo di ammortamento ordinario se aveva per oggetto i mezzi di trasporto disciplinati dall’articolo 164.
Con la legge finanziaria per il 2008 si è operato soltanto su questo secondo versante, quello dell’impresa utilizzatrice, per stabilire che per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a due terzi del periodo di ammortamento ordinario. Quanto agli immobili, qualora detto criterio determini un risultato inferiore ad 11 anni o superiore a 18, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari a 18. Quanto ai beni di cui all’articolo 164, resta ferma la regola secondo cui la durata del contratto deve essere almeno pari a quella del periodo di ammortamento ordinario.
Con quest’ultimo intervento quindi viene cancellata la neutralità dell’assetto contabile voluta dal decreto legislativo 38, ammettendo un trattamento differenziato in ragione del metodo di contabilizzazione adottato: infatti le imprese che contabilizzano l’operazione con il metodo finanziario imputano a conto economico, e quindi deducono nel calcolo dell’imponibile alle condizioni e nelle forme ordinarie, le quote di ammortamento del bene in leasing iscritto all’attivo, nonché gli interessi passivi compresi nei canoni; quelle invece contabilizzate con il metodo patrimoniale, continuano a necessità di una deregolamentazione specifica in chiave antielusiva, sul fronte della durata del contratto. L’allungamento della durata minima ai fini della deducibilità dei canoni si collega all’abrogazione dell’istituto dell’ammortamento anticipato, che ha provocato una estensione dei tempi di ammortamento dei beni strumentali.
Per fini antielusivi l’ultimo comma dell’articolo 88 prevede che, nel caso di cessione del contratto di leasing, costituisce sopravvenienza attiva il valore normale del bene oggetto del contratto il popolo.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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