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I conferimenti in denaro nella s.p.a.

Nella s.p.a. i conferimenti devono essere effettuati in denaro se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente.
Per garantire l'effettività almeno parziale del capitale, è disposto l'obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonali. Costituita la società, gli amministratori possono chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
La società (in caso di inadempimento del socio) è tenuta ad offrire le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, la società può far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. Se la vendita coattiva non ha esito, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo i conferimenti già versati.
Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può ancora tentare di rimetterle in circolazione entro l'esercizio. Svanita anche quest'ultima possibilità, la società deve annullare le azioni rimaste invendute riducendo di pari importo il capitale sociale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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