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I contratti di assicurazione e di rendita

Il contratto di assicurazione


Definizione di assicurazione:

operazione ec. volta a trasferire un rischio da un soggetto (l’assicurato) all’impresa assicurativa. Quest’ultima si obbliga, verso il pagamento di un corrispettivo detto premio, a rivalere l’assicurato del danno prodotto dal verificarsi di un evento avverso, che colpisca i beni o il patrimonio dell’assicurato; oppure si obbliga a pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
L’impresa di assicurazione forma un fondo premi dal quale attinge x indennizzare i singoli colpiti da un sinistro. Quanto maggiore è il numero degli assicurati tanto più il rischio è ripartito, tanto minore è l’ammontare dei premi richiesti dall’assicuratore.
Il codice civile mira ad agevolare l’assicurato nell’esatta valutazione del rischio d’assumere, consentendogli l’annullamento di contratto concluso sulla sola base di dichiarazioni volutamente inesatte dell’assicurato, o se gravi, di recedere dal contratto.
Assicurazione x conto altrui: l’assicurato non coincide con la parte che contrae l’assicurazione.
Assicurazione a favore di terzi: l’assicurato è una persona diversa dal beneficiario dell’assicurazione, ossia dal soggetto al quale spetterà l’indennizzo al verificarsi delle’evento.
Il contratto deve essere provato x iscritto e il documento che ne fornisce la prova è la polizza di assicurazione.

L’assicurazione contro i danni


Copre i rischi cui sono esposti i beni, o meglio i diritti patrimoniali dell’assicurato. Opera il principio indennitario ossia il diritto dell’assicurato contro l’assicurazione è il risarcimento del danno subito:
-interesse all’assicurazione: può validamente assicurarsi solo chi è esposto al rischio dedotto dal contratto, chi dal sinistro può subire un danno ed ha interesse al risarcimento, sennò il contratto è nullo.
-limiti del risarcimento: il pagamento dovuto non può essere maggiore dell’entità del danno-> non può in tal modo ricavare nessun vantaggio dal verificarsi del sinistro.
-surrogazione dell’assicuratore: questo una volta pagata lì indennità si sostituisce all’assicurato nell’esercizio dell’azione di danni verso gli eventuali terzi responsabili.

L’assicurazione sulla vita


Ha carattere previdenziale: l’assicurato mira a garantire la disponibilità di una somma o di una rendita ai familiari o agli eredi al momento della propria morte, oppure a se stesso x la tarda età.


Il contratto di rendita


Conferisce ad una delle parti il diritto di esigere periodicamente una somma di denaro o cose fungibili, dietro corrispettivo della cessione di un capitale o del trasferimento di un bene immobile. Può essere perpetua (agli eredi) o vitalizia.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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