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I contratti fra imprese. Abuso di dipendenza economica e subfornitura


Il disequilibrio dei rapporti di forze fra le parti nei contratti di impresa non si manifesta soltanto nella relazione imprenditore-consumatore.
In misura altrettanto rilevante esso ricorre anche nei rapporti fra imprenditori e le fattispecie della c.d. subfornitura e dell’abuso di dipendenza economica.
L’impresa debole è esposta, così come il consumatore, all’imposizione del contenuto del contratto, alla volontà unilaterale dell’imprenditore forte, all’insicurezza sul rispetto dei propri diritti, anche in relazione al fatto che la sopravvivenza stessa dell’impresa può dipendere dal mantenimento dei rapporti con quella forte.
L’art. 9 l. 192/98 vieta, allora, “l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, un’impresa cliente o fornitrice”.
La dipendenza economica viene ravvisata nella “situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi”, tenuto anche conto della possibilità per l’impresa vittima “di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
La sanzione dell’abuso è duplice: la nullità del patto tramite il quale si realizza e il risarcimento del danno derivante dal comportamento abusivo.
La legge, inoltre, accorda alla parte che subisce l’abuso l’azione inibitoria.
Il contratto di subfornitura è definito come il contratto con il quale “un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’azienda prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Si riferisce a quelle sempre più diffuse forme di decentramento produttivo.
Il subfornitore è privo di alcun potere contrattuale significativo nei confronti del committente (di cui non raramente prima era dipendente) ed è dunque il soggetto nei cui confronti, tipicamente, può ricorrere la figura della dipendenza economica.
Di qui, la specifica normativa di tutela che:
- mira a garantire maggior rigore in ordine alla forma e al contenuto del contratto al fine di sottrarre il subfornitore a possibili arbitri o modifiche unilaterali dello stesso da parte del committente;
- tende ad assicurare il più possibile il subfornitore sull’adempimento del committente e sulla ragionevole prevedibilità del contenuto delle sue prestazioni, che spesso nel contratto vengono modulate in base alle mutevoli esigenze della controparte.

Fra le varie norme di tutela del subfornitore si segnalano:
- la previsione della forma scritta, a pena di nullità, del contratto di subfornitura;
- la necessità che il contenuto del contratto sia determinato in modo chiaro e preciso;
- la disciplina sui termini di pagamento, che devono essere fissati con chiarezza nel contratto per quanto concerne la loro decorrenza che, comunque, non può eccedere i 90 giorni dalla consegna del bene o dall’esecuzione della prestazione.
Il pagamento è, inoltre, assistito dalla predeterminazione legislativa dell’interesse da corrispondere in caso di ritardato pagamento, senza bisogno di messa in mora;
- la nullità di una serie di clausole e patti contrattuali, espressione tipica dello squilibrio dei rapporti;
- la limitazione della responsabilità del subfornitore solo al funzionamento e alla qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio da lui fornito.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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