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I criteri di punibilità di un fatto tipico


Con le (-) il legislatore subordina la punibilità di un fatto tipico, antigiuridico, e colpevole al verificarsi di un dato fatto in assenza del quale l’intervento repressivo dello Stato sarebbe inopportuno.
Esse determinano l’opportunità della persecuzione penale. Es. art 720 c.p. incrimina la partecipazione al gioco d’azzardo, subordinandone però la punibilità alò fatto che il soggetto sia colto in flagrante.

In quanto elementi positivamente necessaria alla punibilità, le condizioni obiettive pongono il problema della loro autonomia e distinzione concettuale rispetto agli elementi costitutivi del reato.
Gli elementi essenziali concorrono tutti a costituire ed esprimere il contenuto di disvalore del reato, mentre le condizioni obiettive di punibilità corrispondono solo ad esigenze di mera opportunità della responsabilità penale.

Secondo alcuni autori, però, esisterebbero anche condizioni obiettive che partecipano del disvalore del reato o che incarnano un interesse cmq prossimo a quello tutelato. Si contrapporrebbero così 2 specie di condizioni obiettive: “intrinseche” e “estrinseche” al contenuto di disvalore del reato.
Il criterio della estraneità o della pertinenza al contenuto di disvalore del reato, per decidere la natura delle condizioni obiettive, è preferibile ma non sempre facilmente utilizzabile, le difficoltà nascono perché non è sempre agevole individuare il bene giuridico tutelato dalla norma e quindi il contenuto offensivo del reato. (vedi es. pag. 588-589)

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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