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I diritti derivanti dalle azioni nelle s.p.a.


I diritti derivanti dalle azioni possono essere modulati dalla volontà dei soci creando speciali categorie di azioni.
In linea di principio le azioni rappresentano una partecipazione al capitale di rischio e conferiscono ai loro possessori una duplice posizione:
- quella di detentori della c.d. pretesa residuale, in quanto da un lato non hanno un credito nei confronti della società e, dall’altro, sono i beneficiari di tutto (ma anche di solo) ciò che eventualmente residua dopo il soddisfacimento integrale dei creditori;
- quella di detentori del potere di assumere le scelte fondamentali in tema di esercizio dell’attività e di designare i gestori dell’impresa sociale (c.d. potere di controllo).
Per contro, gli obbligazionisti che pure forniscono alla società capitale (non però di rischio, ma di credito), si caratterizzano per essere esterni alla società.
Sono creditori che vantano nei suoi confronti una pretesa fissa che va soddisfatta prima della pretesa residuale dei soci; non hanno però voce in capitolo nell’adozione delle decisioni societarie.
L’evoluzione del sistema finanziario ha inciso profondamente su questo schema, consegnando, da un lato, azioni le cui caratteristiche appena ricordate sono escluse o attenuate; dall’altro, obbligazioni il cui rendimento è parametrato al rendimento dell’impresa sociale.
La recente riforma ha assecondato tale linea di sviluppo della prassi finanziaria e ha creato una nuova categoria, quella degli “altri strumenti finanziari partecipativi”, che presenta caratteri intermedi tra azione e obbligazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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