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I diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa


Alla persona offesa dal reato è attribuita una serie di diritti e facoltà, tra cui si può ricordare: il diritto di ricevere l’informazione di garanzia (art. 369) e di nominare un difensore (art. 101); il diritto di partecipare ad accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pm (art. 360); il diritto di sollecitare al pm il promovimento di un incidente probatorio (art. 394) e successivamente di assistervi (art. 401); il diritto di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini nel caso in cui il pm abbia proposto al giudice l’archiviazione (art. 410); la facoltà di sollecitare al procuratore generale l’avocazione delle indagini preliminari (art. 413); il diritto alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (art. 419); il diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429); la facoltà di suggerire domande nel corso dell’esame testimoniale in dibattimento (ex art. 505); il diritto di sollecitare il pm affinché proponga impugnazione (art. 572) >> insieme di situazioni soggettive processuale finalizzate all’esercizio di funzioni coadiutorie o di controllo.

Il compimento di un atto come esercizio di un diritto determina nell’organo pubblico che ne sia destinatario un preciso dovere di pronunciarsi attraverso un provvedimento, mentre il compimento di un atto che sia espressione di una mera facoltà non genera alcun correlativo obbligo.

L’offeso dal reato inoltre può, a norma dell’art. 90 comma I, in ogni stato e grado del procedimento presentare memorie (= annotazioni rilevanti più o meno sommarie e concise o breve serie di appunti argomentati) e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

Presentare una memoria o proporre un dato probatorio non significa costituire nel destinatario un obbligo di fornire risposte o di orientarsi secondo le indicazioni prospettate; si tratta di comportamenti neutri che hanno solo l’effetto di portare a conoscenza degli organi giudiziari notizie, elementi di prova, valutazioni, congetture, di cui gli stessi organi potranno avvalersi, se lo crederanno opportuno, senza che di un loro eventuale rigetto o accantonamento si debba render conto alla persona offesa.

Nel caso in cui la persona offesa sia minore d’età, interdetta per infermità mentale o inabilitata, i diritti e le facoltà ad essa spettanti vengono esercitati (art. 90 comma II): personalmente dai minori ultraquattordicenni e dagli inabilitati; o anche dai loro genitori, tutori, curatori, in via autonoma e nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà del minore o dell’inabilitato; dai genitori o dai tutori per i minori degli anni quattordici e per gli infermi di mente interdetti; da curatori speciali per i minori degli anni quattordici e per gli infermi di mente, allorché siano privi di rappresentanti ovvero si trovino con questi in conflitto di interessi.

L’art. 101 autorizza, non obbliga, la persona offesa ad agire attraverso un difensore, al quale peraltro sono demandate funzioni di mera assistenza tecnica.

Gli stessi diritti e facoltà di cui è titolare l’offeso sono estesi ai prossimi congiunti (= ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti: art. 307 comma IV) della persona deceduta in conseguenza del reato, pur se da questo non direttamente offesi (art. 90 comma III).

Il d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 amplia le attribuzioni riservate alla persona offesa: le si riconosce il potere di avviare, in caso di reato perseguibile a querela, un iter procedimentale avanti al giudice di pace attraverso una citazione diretta a giudizio.

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