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I diritti particolari di singoli soci


In linea generale, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Tuttavia, a riprova della duttilità della s.r.l., è consentito che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili: una golden quota.
La norma non sembra porre limiti all’estensione di questi diritti particolari, se non che essi debbano genericamente attenere all’amministrazione della società o al diritto agli utili.
Unico limite è quello del conflitto con norme imperative: per esempio, il divieto di patto leonino, oppure regole organizzative inderogabili sulle decisioni dei soci.
I diritti particolari così attribuiti, salva diversa previsione statutaria, possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci; il socio, inoltre, ove in via di fatto vengano compiute operazioni che ne comportino una rilevante modificazione, ha diritto di recedere dalla società.
Il collegamento inscindibile tra i diritti particolari e la persona del socio al quale sono stati attribuiti implica che, in caso di trasferimento della partecipazione ad un altro soggetto, i diritti particolari non si trasferiscono al nuovo socio, ma si estinguono.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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