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I lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale in Italia


Il secondo orientamento cominciò a manifestarsi dal 1962.
Carnelutti nel 1963 presentò a titolo personale una “Bozza di uno schema del codice di procedura penale”: si trattava di una riforma radicale, che delineava un sistema di tipo accusatorio puro, e che, per tanto, incontrò forti opposizioni.
Nel 1963 il governo Leone, ritenuto impossibile affidare al Parlamento l’elaborazione di una legge complessa quale era un codice, formulò un disegno di legge delega.
Tale disegno fu presentato in Parlamento ma mai posto in discussione.
Nel 1966 la Commissione Giustizia della Camera dei deputati iniziò a esaminare un disegno di legge delega proposto dal ministro Reale.
Nella quinta legislatura fu presentato un nuovo disegno di legge delega che fu ampiamente discusso, nella sesta legislatura il Parlamento approvò in via definitiva un altro disegno di legge delega.
Tale legge fu promulgata nel 1974.
Una Commissione istituita dal Ministro della Giustizia e presieduta dal prof. Pisapia, iniziò i suoi lavori nel 1974 e presento il “Progetto preliminare” nel 1978.
La legge delega, però, imponeva che il giudice cumulasse in sé i poteri dell’accusa nel ricercare le prove.
Un altro difetto della delega consisteva nell’accoglimento del principio di centralità del dibattimento: tutti i processi sarebbero dovuti approdare alla fase dibattimentale anche nelle ipotesi nelle quali un rito più semplificato, con epilogo anteriore al dibattimento, sarebbe apparso ugualmente adeguato.
Pochi giorni dopo la presentazione del “Progetto preliminare” avvenne il rapimento di Aldo Moro.
Era in atto la fase più acuta della lotta armata contro lo Stato e, in una situazione del genere, l’introduzione di un processo più garantista non apparve ragionevole.
Nel 1980 il Ministro della Giustizia presentò alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati un complesso di quaranta emendamenti, che di fatto venivano a configurarsi come una nuova legge delega.
Fu così nominato un comitato parlamentare ristretto che configurò una nuova struttura processuale: la prova si sarebbe dovuta formare soltanto in dibattimento nel contraddittorio; prima di tale momento non si sarebbe dovuta svolgere un’istruzione bensì una fase di indagini preliminari, eliminando così la figura del giudice istruttore; e inoltre erano predisposti riti alternativi a quello ordinario che evitavano la complessità del dibattimento.
Su queste basi riprendeva presso il Parlamento un dibattito che doveva poi concludersi con l’approvazione della seconda, e definitiva, legge delega del 1987.
Una Commissione, nominata dal Ministro della Giustizia Vassalli e presieduta dal prof. Pisapia, ha redatto il progetto preliminare.
Tale testo è stato approvato dal Governo nel 1988 ed è entrato in vigore nel 1989.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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