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I limiti alla circolazione delle azioni nelle s.p.a.

I limiti alla circolazione delle azioni nelle s.p.a.

Limiti legali
I casi più importanti sono quelli:
- delle azioni liberate con conferimenti in natura che, fin quando non sia completa la procedura di controllo della valutazione, sono inalienabili;
- delle azioni con prestazioni accessorie il cui trasferimento è subordinato al consenso degli amministratori;
- delle azioni di società fiduciarie e di revisione che sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori.
Numerose limitazioni sono poi previste per le società operanti in settori particolari (per esempio, finanziario, bancario, assicurativo, ecc…) quando la partecipazione oggetto di disposizione sia rilevante.

Limiti convenzionali

Qualora le azioni siano nominative o non siano state emesse lo statuto può:
- vietarne il trasferimento per un periodo non superiore a 5 anni;
- sottoporre il trasferimento delle azioni a particolari condizioni.
Limiti convenzionali al trasferimento delle azioni possono derivare anche da patti parasociali; in tal caso, tuttavia, le condizioni di legittimità della pattuizione discendono dalle regole di diritto comune.
Le particolari condizioni cui può essere statutariamente subordinato il trasferimento si concretano in clausole variamente denominate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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