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I mezzi diplomatici di soluzione delle controversie internazionali


Questi mezzi si distinguono dai mezzi giurisdizionale di soluzione delle controversie in quanto tendono soltanto a facilitare l'accordo delle parti: di conseguenza non hanno carattere vincolante per le parti.
L'accordo può essere innanzitutto facilitato da negoziati diretti tra le parti medesime, e in genere sono il mezzo più utilizzato.
Si parla poi di buoni uffici o mediazione, quando si verifica l'internvento di uno Stato terzo, o di un organo supremo di uno Stato o di un'organizzazione internazionale a titolo personale. La differenza tra buoni uffici e mediazione è più teorica che pratica: di solito con i primi ci si limita a indurre le parti della controversia a megoziare; nella mediazione c'è invece una partecipazione più attiva del terzo alle trattative.
Molto importante è anche la conciliazione, che si avvicina di più all'arbitrato. Le commissioni di conciliazione sono di solito composte da individui e da Stati ed hanno il compito di esaminare tutti gli aspetti della controversia e formulare una proposta di soluzione che le parti sono libere di accettare o meno. Le Commissioni di inchiesta, invece, hanno il compito di accertare il fatto. Il ricorso alla conciliazione è sempre succedaneo del ricorso all'arbitrato, soprattutto nei trattati multilaterali. Sempre più spesso è previsto come obbligatorio il ricorso alla conciliazione, con la conseguente possibilità per uno degli Stati contraenti di dare unilateralmente avvio alla procedura conciliativa. Ai mezzi diplomatici vanno riportate anche le procedure di soluzione non vincolanti che si svolgono in seno alle organizzazioni internazionali.
La Carta delle Nazioni Unite stabilisce che gli Stati membri hanno l'obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici.
Una funzione importante è svolta anche dal Consiglio di Sicurezza, che dispone di un potere di inchiesta, da eserctare sia personalmente, sia per mezzo di un organo ad hoc, come ad esempio un'apposita Commissione. Il Consiglio può anche sollecitare le parti di una controversia a ricorrere ai mezzi e procedimenti pacifici. Il Consiglio può rivolgere un invito generico o indicare uno specifico procedimento.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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