Skip to content

I preliminari all’esame incrociato nel processo penale


Le prove orali sono tutte assunte mediante l’esame incrociato.
Gli obblighi, ai quali sono sottoposti i dichiaranti, sono differenti a seconda del tipo di dichiarante stesso:
Testimone, ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di rispondere secondo verità e deve essere avvisato dal presidente dell’esistenza di tale obbligo.
Quindi il presidente invita il testimone a rendere pubblicamente e solennemente una dichiarazione con la quale si impegna a dire la verità.
Dopodiché il presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità.
L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso dell’udienza nessuna delle persone citate possa, prima di deporre, comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza.
Si vuole con ciò tutelare la genuinità della fonte probatoria, evitando che le cognizioni del teste siano, consapevolmente o meno, alterate da notizie di risultati di altre prove, con cui il teste medesimo potrebbe essere indotto a coordinarle.
Perito, si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni se applicabili.
Il perito assume l’obbligo di “far conoscere la verità”; tale obbligo è sanzionato penalmente e permane al momento in cui il perito è sentito con l’esame incrociato.
Consulente tecnico di parte, può non rispondere su oggetti che coinvolgono il segreto professionale.
Parti, sono sottoposte all’esame soltanto su loro richiesta o con il loro consenso; non hanno un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità: se rifiutano di rispondere ad una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.