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I privilegi in materia di imposte dirette


Normalmente il privilegio fiscale ha natura speciale e cioè è esercitabile su singoli beni, mobili o immobili.
L’art. 2752 c.c. accorda peraltro al credito erariale per le imposte sul reddito anche un privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore.
Tale privilegio è tuttavia limitato all’imposta ed alla quota di imposta non imputabile ai redditi immobiliari ed a quelli di natura fondiaria.
In materia di imposte dirette,  i privilegi speciali sono disciplinati dai successivi artt. 2759 e 2771 c.c.
La prima norma prevede un privilegio a garanzia del pagamento delle imposte sul reddito dovute per i due anni anteriori a quello in cui si procede, riferito all’imposta o quota di imposta imputabile al reddito di impresa e gravanti sui beni mobili e sopra le merci.
Con riferimento al privilegio in questione, si prevede poi l’operatività anche se possa dimostrarsi che il bene che ne costituisce oggetto sia di proprietà di persona diversa dall’imprenditore.
Si ha pertanto una sensibile deroga al principio generale in base al quale il privilegio speciale immobiliare non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente al sorgere dello stesso.
La seconda norma sopra richiamata con riferimento ai privilegi speciali concerne invece i redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria.
L’imposta o la quota di imposta riferibile a tali redditi è assistita da privilegio gravante non sugli immobili cui si riferisce il tributo bensì su tutti gli immobili del contribuente situati nel territorio del Comune nel quale il tributo si riscuote, nonché sui frutti, affitti e pigioni degli stessi.
Quanto all’estensione del privilegio, i privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi concernono tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata.
Inoltre, il privilegio garantisce non solo il credito di imposta in senso stretto, ma altresì gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per prolungata rateazione.
Più problematica è la questione della possibile estensione del privilegio ad altri elementi che si pongono a latere del credito di imposta.
Assolutamente prevalente è l’opinione che ritiene assistiti dal privilegio gli interessi di mora e l’aggio esattoriale.
Anteriormente alla riforma del sistema sanzionatorio operata con d.lgs. 472/97, mentre era pacifico che il privilegio non operasse con riferimento alle pene pecuniarie, attesa la natura sanzionatoria del relativo credito e, quindi, la sua totale autonomia rispetto al credito di imposta, è invece discussa l’estensibilità del privilegio alla soprattassa.
A fronte di una dottrina decisamente orientata in senso negativo sul presupposto della natura sanzionatoria anche della soprattassa medesima, la giurisprudenza, attribuendo assai discutibilmente alla soprattassa la stessa natura giuridica dell’imposta, aveva sostenuto per lungo tempo la tesi opposta; ciò fino a quando la Cassazione aveva aderito all’opinione prevalente in dottrina.
Allo stato, dopo che il d.lgs. 472/97 ha caratterizzato le sanzioni amministrative in senso decisamente afflittivo, la questione deve ritenersi definitivamente superata nel senso dell’inapplicabilità del privilegio alle sanzioni.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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