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I provvedimenti giurisdizionali e la loro impugnazione

I provvedimenti giurisdizionali e la loro impugnazione


Esame art. 111.6: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere mo­tivati», e art. 111.7: «Contro le sentenze ... è sempre ammesso ri­corso in Cassazione per violazione di legge».
Partendo da quest'ultima norma, abbiamo già visto qual è il ruolo della Corte di cassazione nel sistema, cercando in particolare di chiarire il senso della sua funzione c.d. di nomofilachia. Restano solo da fare due precisazioni.
La prima attiene al senso della prevista garanzia. Qui la Carta costituzionale ha voluto prevedere che contro ogni provvedimento giurisdizionale che sia so­stanzialmente una sentenza, ossia, pur avendo esso, in ipotesi, la forma del de­creto o dell'ordinanza, decida su diritti soggettivi, è concesso almeno il ricorso per cassazione. In altri termini, a fronte di un provvedimento che comunque de­cide su un diritto soggettivo l'interessato, se la legge non prevede altro rimedio, può avvalersi almeno del ricorso in cassazione.
La seconda attiene ai limiti della garanzia e si riallaccia ad uno spunto già emerso in precedenza. Bisogna tenere presente che l'ultimo comma della norma in parola dispone che «Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giuri­sdizione».
Ma, allora, richiamando pure quanto si è detto sull'art. 103.l Cost., risulta ancor più evidente quanto sia non conforme al dettato costitu­zionale l'idea che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice am­ministrativo potrebbe pure essere tracciato per blocchi di materia.

PROBLEMATICHE INTERENTI IL RIPARTO TRA LA GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA


La verità è che nel disegno della Costituzione la persona che vanta un diritto soggettivo ha diritto al giudice ordinario e almeno al ricorso in cassazione, avverso le deci­sioni appunto del giudice ordinario.
L'ampliamento dei confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sottraendo spazi di tutela dei diritti al giudice ordinario, è operazione legittima solo se vi sono ragionevoli motivi, non potendo essa rientrare nella mera discrezionalità del legislatore.
E ciò è confermato dalla norma in commento, perché è evidente che attribuire la tutela di un diritto al giudice amministrativo significa (anche) sottrarre all'interessato il diritto a ricorrere all'opera di nomofilachia della Corte di cassazione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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