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I requisiti assicurativi e contributivi


Affinché il titolare del rapporto assicurativo acquisisca il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia non è sufficiente la maturazione dell'età pensionabile.
Infatti, il diritto a tale trattamento è comunque subordinato a requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.
Per quanto riguarda il requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, il discrimine è rappresentato dalla data del 31 dicembre 1995: per i rapporti assicurativi (e dunque di lavoro) instaurati fino a quella data si applica la disciplina in merito dettata dalla riforma pensionistica del 1992; per quelli insorti successivamente, la disciplina è dettata dalla riforma pensionistica del 1995.
Ciò vuol dire che, per i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore della riforma pensionistica del 1992 erano già assicurati da almeno 15 anni continua a valere regime originario: cioè continua a valere il requisito di 15 anni di assicurazione e contribuzione obbligatoria o equiparata (figurativa, volontaria o da riscatto).
Invece, per coloro che, a tale data, non erano in possesso di detta anzianità assicurativa, vale l'elevazione a 20 anni di quel requisito.
Infine, per i lavoratori neoassunti (cioè quelli che hanno instaurato o instaureranno il rapporto assicurativo dopo l'entrata in vigore della riforma pensionistica del 1995) il requisito contributivo minimo è ridotto a 5 anni.
Peraltro, se il lavoratore appartenente a quest'ultima categoria vorrà entrare in quiescenza prima di 65 anni di età (a partire dai 57 anni), dovrà sussistere anche un ulteriore requisito: l'ammontare della contribuzione versata (nei suddetti 5 o più anni) dovrà essere tale che l'importo teorico della pensione su di esso calcolata risulti non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale: cioè dell'assegno di natura assistenziale che viene erogato a tutti gli anziani ultrasessantacinquenni che versino in stato di bisogno.
Il che significa che il periodo assicurativo necessario in concreto potrebbe essere anche sensibilmente più lungo dei suddetti 5 anni, se la retribuzione goduta (e quindi la relativa contribuzione) è stata di importo poco elevato.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile o del mese successivo a quello nel quale sono stati perfezionati suindicati requisiti di legge.
"Il conseguimento del alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro"; il che non preclude, però, che, successivamente, il pensionato possa intraprendere una nuova attività, senza perdere il diritto al trattamento pensionistico; in via di principio, ciò comporta la ricostituzione del rapporto contributivo, ma la recente legge delega prevede misure dirette ad esentare in tal caso il datore di lavoro dall'obbligazione contributiva in cambio di un incentivo economico sostanzialmente equivalente ai contributi risparmiati a favore del lavoratore che accetti di differire il proprio pensionamento.
Diversa è la disciplina che riguarda il trattamento di anzianità, cioè il trattamento collegato all’anzianità di lavoro: anche in tal caso, peraltro, con la necessità di distinguere tra il prima e il dopo delle riforme, rispettivamente, del 1995 e del 2004.
Acquisisce il titolo alla pensione di anzianità l'assicurato che possa far valere un determinato numero di anni di iscrizione assicurativa e di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro, e, alla data di presentazione della relativa domanda, abbia cessato qualsiasi attività di lavoro autonomo subordinato.
Il legislatore del 1995 ha provveduto ad introdurre nuovi requisiti per l'accesso alla prestazione per quei soggetti che mantengono, in tutto o in parte, il criterio di calcolo delle pensioni sulla base delle previgenti, più favorevoli disposizioni, e, in prospettiva, ad assorbirla nel trattamento di vecchiaia.
Infatti, mentre in precedenza la pensione di anzianità poteva essere acquisita con 35 anni di anzianità assicurativa e contributiva, indipendentemente dalla propria età anagrafica, d'ora in poi essa sarà conseguibile alternativamente: al raggiungimento dei 35 anni di contributi correlati ad un'età anagrafica non inferiore a 57 anni; oppure alla raggiungimento di 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.
Infine, per i neoassunti il diritto alla pensione in questione (che sarà accomunata, nella denominazione, alla pensione di vecchiaia) potrà essere acquisito a qualsiasi età, quando siano stati maturati almeno 40 anni di anzianità assicurativa e contributiva.
Quest'ultima regola è stata mantenuta dalla riforma del 2004.
Ai sensi della nuova disciplina, per poter acquisire il diritto alla pensione di anzianità (o, come già precisato, per poter acquisire la pensione di vecchiaia secondo il calcolo contributivo) sarà necessaria una anzianità contributiva di almeno 35 anni, in combinazione con un’età anagrafica pari, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, a 60 anni, e, per i lavoratori autonomi, a 61 anni; a partire dal 2010, l'età anagrafica, fermo il suddetto requisito contributivo minimo, dovrà essere, rispettivamente, pari a 61 e a 62 anni; a partire dal 2014, infine, a 62 e a 63 anni.
Dalle modifiche sono escluse le forme pensionistiche gestite dagli enti previdenziali di diritto privato.

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