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I rischi della fase di costruzione in un’operazione di project finance

Si tratta di una fase molto delicata in cui si concentrano rischi di natura prevalentemente industriale: se essi si manifestano, il loro impatto sul successo dell’iniziativa  è molto forte in quanto in questo periodo di tempo il progetto non è ancora in grado di generare flussi di cassa positivi.

a. Il rischio di progettazione e il rischio di pianificazione delle attività.
Il primo è rappresentato dal fatto che la progettazione esecutiva o uno specifico know-how, pur valido in linea teorica, non si riveli traducibile in una struttura impiantistica funzionante.
Il secondo rischio è che la tempistica delle attività necessarie per arrivare alla realizzazione dell’impianto e il loro coordinamento vengano strutturati in modo inefficace. La copertura di questi rischi è sempre piuttosto difficoltosa. La valutazione dei rischi di progettazione e pianificazione non viene compiuta direttamente dalla banca advisor ma da un indipendent technical advisor, al quale viene demandato il compito di valutare l’efficacia della tecnologia, la ragionevolezza delle ipotesi poste alla base del piano realizzativo dell’opera, la due diligence degli aspetti industriali della costruzione.
Per quanto riguarda il rischio tecnologico, concretamente, le possibilità aperte sono:
• il pagamento di penali da parte del fornitore del brevetto o della licenza commisurate al valore brevettale della tecnologia;
• la richiesta di garanzia di funzionamento della tecnologia al costruttore inglobata nel contratto di costruzione
La prima modalità di copertura attribuisce ai finanziatori una riduzione del rischio piuttosto modesta: il valore del brevetto è infatti una percentuale bassa del valore complessivo dell’opera. Nella prospettiva delle banche è molto più interessante disporre della garanzia di wrapping: con questo accordo il costruttore si impegna ad assicurare una perfetta corrispondenza tra l’impianto costruito e le specifiche progettuali e tecniche contenute nella licenza di sfruttamento di know-how attribuita allo Special Purpose Vehicle.

b. Il rischio di costruzione.
Esso può manifestarsi in diversi modi:
• Ritardo nella consegna della struttura funzionante rispetto ai tempi prestabiliti
• Superamento dei costi rispetto a quanto fissato a budget
• Sospensione dei lavori dovuta a rischi fisici o alla produzione di danni a cose o a persone
• Fallimento del contractor o di uno o più subcontractors

L’ultimo punto è molto remoto: le operazioni di project finance non vengono realizzate se non coinvolgendo soggetti di provata solidità economico-finanziaria e di reputation nei rispettivi settori di intervento. Il rischio di costruzione trova la modalità più efficace di copertura nella stipulazione con il main contrator di un contratto di costruzione chiavi in mano a prezzo immodificabile garantito dalla presenza di fideiussioni bancarie. Ogni incremento di costo rispetto al budget sarà quindi scaricato sul contractor senza contagiare lo Special Purpose Vehicle. Nel caso in cui l’impianto venga terminato prima del previsto e superi positivamente il testing iniziale o garantisca condizioni di resa più efficiente. Il contractor viene compensato con bonus proporzionali al vantaggio goduto dalla società veicolo. Nel caso in cui, invece, al termine della costruzione l’impianto si rivelasse subottimale rispetto agli standard di performance, il costruttore dovrà riconoscere delle penali proporzionali ai mancati ricavi dovuti al differenziale di resa rispetto al budget.
La copertura dei rischi fisici, dei danni ambientali e della responsabilità civile per danni a cose o persone sia in fase di costruzione che in fase operativa viene realizzata con la stipulazione di contratti di assicurazione.

Tratto da CORPORATE E INVESTMENT BANKING di Alessandra Depaola
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