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I soggetti di diritto


Persona fisica: qualunque essere umano nato vivo. A Roma il bambino che nasceva (nell'antichità) doveva piangere per tre volte per essere considerato persona fisica.

Persona giuridica: insieme di persone fisiche che manifestano la loro volontà attraverso un unico atto (spa, srl, lo stato, la persona giuridica per eccellenza).

I soggetti costituiscono uno degli elementi essenziali del rapporto giuridico.

Soggetto è ogni entità cui la legge attribuisce la capacità giuridica, che a sua volta è la capacità di essere parte di un rapporto giuridico, sia attivo che passivo.

Dal lato attivo, si dice che la capacità giuridica è la capacità o possibilità di essere titolare di diritti.
Per possedere la capacità giuridica non occorre dunque essere effettivamente titolari di qualche diritto, ma è sufficiente trovarsi nella situazione di poterlo essere.
La titolarità di questi diritti spetta a tutti gli individui dal momento della nascita a quello della morte (art. 1 c.c).

La capacità giuridica compete non solo a persone fisicamente determinate, ma anche ad altre entità quali le società, le associazioni.
Queste sono persone giuridiche.
La capacità di agire e l'incapacità legale. Essere titolare di diritti e poterne liberamente disporre sono cose diverse. Anche se si è titolari di un diritto, non è detto che si possa sempre disporne validamente. Una ragazza di 15 anni ha capacità giuridica ma non può disporre di questa capacità perché per poterlo fare occorre la capacità di agire. Questa compete soltanto a determinati soggetti e consiste nella capacità di disporre validamente dei propri diritti attraverso manifestazioni di volontà quindi essa è attribuita solo alle persone legalmente maggiorenni, ergo dai 18 anni in avanti.

Incapace: colui che non ha la capacità di agire. L'incapacità è posta dalla legge a tutela di coloro che non sono in grado di rendersi conto delle conseguenze delle loro azioni.

Per quanto concerne l'incapacità e, di conseguenza, un soggetto incapace, facciamo una distinzione:

• incapacità legale
; questa si ha in tutte quelle situazioni in cui la legge presume che un certo soggetto non abbia il grado di maturità tale da consentirgli di disporre dei propri diritti. Alcuni esempi sono:
– minorenni. Essi secondo la legge sono privi di capacità di agire. Gli atti compiuti possono essere compiuti solo dai legali rappresentanti che di norma sono i genitori o il tutore; questi potranno compiere in nome e per conto del minorenne tutti gli atti necessari o utili sul patrimonio nel minore. In questo caso, si possono includere: atti di ordinaria/straordinaria amministrazione, di cui solo quelli di straordinaria amministrazione richiedono uno specifico intervento da parte dell'autorità giudiziaria.
– Interdetti. Sono quei soggetti che anche se maggiorenni, si trovano abitualmente in uno stato di infermità mentale così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.
Le legge qui prevede di procedere all'interdizione con una sentenza da parte del tribunale che nomina poi un tutore. Questa loro incapacità è detta assoluta.

• incapacità naturale
, cioè intesa come mancanza di intendere e di volere in quel momento o periodo.

L'inabilitazione e l'emancipazione. I soggetti che sono considerati incapaci relativi sono gli inabilitati e i minori emancipati. Gli inabilitati non sono la stessa cosa degli interdetti: l'interdetto può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione e di carattere strettamente personale; ma non può compiere da solo atti di straordinaria amministrazione.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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