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I titoli nominativi

I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. L'intestazione deve risultare sia dal titolo che da un apposito registro tenuto dall'emittente (doppia intestazione). Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all'esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore.
Possono essere titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico.
Vi sono due diverse procedure per il trasferimento della legittimazione.
Una prima procedura prevede il cambio contestuale delle due intestazioni, a cura e sotto la responsabilità dell'emittente (transfert). Il transfert può essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente.
Più diffusa è la seconda forma di trasferimento: il trasferimento mediante girata. Nel trasferimento per girata la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi: l'annotazione sul titolo (girata) è fatta dall'alienante; quella nel registro dell'emittente, ad opera di quest'ultimo e si rende necessaria solo quando l'acquirente voglia esercitare i relativi diritti (l'acquirente può trasferire ad altri il titolo).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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