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I trattati e gli atti normativi comunitari: fonti


L’individuazione delle fonti non contiene ovviamente il diritto comunitario, che è sovraordinata alle norme di diritto interno. Al vertice del sistema delle fonti di diritto comunitario si colloca il Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, oggetto di numerose modifiche, fino ad arrivare al Trattato di Lisbona: oltre ad apportare cambiamenti sostanziali, come il conglobamento della CE nell’UE, e a comportare una nuova numerazione degli articoli, ne ha cambiato il nome in TFUE. Quest’ultimo riconosce alle istituzioni comunitarie la facoltà di adottare regolamenti (atti normativi a portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri, recepite automaticamente) e direttive (vincolanti ma lasciano la facoltà di scelta degli strumenti da adottare per conseguire tali fini), di prendere decisioni e di formulare pareri e raccomandazioni. In Italia, sono sia lo Stato che le Regioni a dover dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di reciproca competenza: nelle materie di loro competenza legislativa esclusiva, le Regioni possono dare immediata attuazione alle direttive; per le materie di competenza legislativa concorrente lo stato fissa nella legge comunitaria promulgata con cadenza annuale i principi fondamentali a cui le regioni sono obbligate ad attenersi.
La legge comunitaria consente poi di attuale, anche in via regolamentare, le direttive comunitarie relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato.

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