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IVA: la base imponibile, le aliquote e la determinazione dell’imposta


Per quanto riguarda la base imponibile, essa è determinata con specifico riferimento a ciascuna operazione; ai sensi dell’art. 13 d.p.r. 633/72, infatti, la stessa è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore in base al relativo contratto ed è comprensiva degli oneri e delle spese inerenti all’esecuzione del negozio, a prescindere che queste siano pattiziamente accollate al cedente o al cessionario.
In linea di principio, quindi, la base imponibile è costituita dal corrispettivo pattuito dalle parti.
L’ancoraggio dell’imponibile al valore normale del bene ceduto o della prestazione offerta entra viceversa in gioco nei casi in cui il corrispettivo sia inesistente (si pensi ai casi di destinazione del bene o del servizio al consumo personale) ovvero sia rappresentato, a sua volta, da una altra cessione o prestazione: in tale ultimo caso, l’art. 11 d.p.r. 633/72 prevede che l’operazione permutativa rappresentata dalla cessione o dalla prestazione effettuata verso il corrispettivo di altra cessione o prestazione costituisce un’autonoma e separata operazione, la cui base imponibile è data dal valore normale dei beni o dei servizi che formano oggetto, anziché di quelli ricevuti in corrispettivo.
In base all’art. 15 d.p.r. 633/72, sono escluse dal computo della base imponibile:
a. le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardo o altre irregolarità nell’adempimento;
b. il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono, in conformità con le originarie condizioni contrattuali;
c. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte dalla controparte, purché documentate;
d. l’importo degli imballaggi e dei recipienti per i quali è prevista la restituzione;
e. le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA.
Una volta determinata la base imponibile secondo tali regole, l’imposta dovuta è quantificata applicando ad essa l’aliquota in vigore al momento in cui l’operazione si considera effettuata.
L’aliquota ordinaria è pari al 20%; sono poi previste, per beni di largo consumo, aliquote ridotte nella misura del 4% e del 10%.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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