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IVA: le importazioni


Dall’analisi dell’art. 1 d.p.r. 633/72 emerge che rientrano fra le operazioni imponibili le importazioni da chiunque effettuate, mentre sono escluse le esportazioni.
Orbene, se con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi il meccanismo applicativo dell’IVA opera solo qualora l’operazione presenti i requisiti sia oggettivi che soggettivi previsti dalla legge, per quanto riguarda le importazioni, queste sono automaticamente considerate imponibili a prescindere dal soggetto che le effettua.
L’IVA è, quindi, applicata sulle importazioni all’atto dell’ingresso dei beni nel territorio dello Stato.
A tale proposito, occorre peraltro svolgere due ordini di considerazioni.
Innanzitutto, la nozione di importazione rilevante ai fini IVA ha subito mutamenti per effetto della progressiva creazione di un unico territorio doganale comunitario.
In specie, l’art. 67 d.p.r. 633/72 dispone oggi che costituiscono importazioni una serie di operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato a condizione che:
a. siano originari di Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità;
b. non siano già stati immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità;
c. provengano da territori considerati esclusi dalla Comunità.
Il legislatore ha predisposto regole del tutto puntuali con riferimento all’IVA dovuta sulle importazioni, che ne fanno una fattispecie a sé stante.
L’art. 69 d.p.r. 633/72 dispone che l’imposta sulle importazioni è commisurata al valore dei beni importati aumentato dei diritti doganali dovuti.
Quanto alle regole di accertamento e liquidazione del tributo, esse risultano del tutto analoghe a quelle stabilite in materia di imposta doganale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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