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Il Governo

Il Governo è un organo costituzionale composta dai ministri, presidente del consiglio e dall’organo del Consiglio dei Ministri. Esso esercita la funzione del potere esecutivo, e ha un ruolo decisivo nell’attività d’indirizzo politico. Il governo però ha perso parte del suo potere, per diverse ragioni, dal decentramento decisionale a favore delle regioni, alla creazione di organi internazionali, e la riduzione delle forme pubbliche nell’economia a favore della privatizzazione. Il governo si forma con un procedimento che si divide in diverse fasi: il presidente della repubblica nomina quello del consiglio dopo aver consultato i partiti, i ministri sono nominati dal presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio, i membri del governo devono giurare nelle mani del presidente della repubblica, il governo entro dieci gg dalla sua formazione deve presentarsi alle camere per ottenere la fiducia, la fiducia è accordata e revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Ogni governo è formato da organi governativi essenziali presidente e ministri che formano il consiglio dei ministri, e organi governativi non necessari, come vice-presidente, ministri senza portafoglio, sottosegretari dello stato, etc.
La formazione di un governo nelle democrazie pluraliste può avvenire secondo due modi: le democrazie mediate in cui sono i partiti dopo le elezioni i reali detentori del potere di decidere struttura e programma del governo; e le democrazie immediate in cui esiste l’investitura popolare diretta del capo del governo. La formazione del governo inizia con le consultazioni da parte del presidente della repubblica che incontra i rappresentanti dei partiti, i presidenti delle due camere e gli ex-presidenti della repubblica, per nominare il presidente del consiglio. Chi è nominato accetta con riserva presenta la lista dei ministri al capo dello stato, e presenta il programma di governo, la riserva è sciolta con l’investitura fiduciaria da parte del Parlamento. I ministri dopo che sono stati nominati con il presidente del consiglio pronunciano il giuramento e in seguito si presentano davanti alle camere per chiedere la fiducia con il loro programma. Per garantire l’unità d’azione e quindi portare a termine tutti gli intenti stabiliti nel programma, al presidente del consiglio sono attribuiti determinati poteri per perseguire questi fini; iniziando dalla nomina dei singoli ministri, dall’emanare delle direttive amministrative ai ministri. Solo dal 1988 è stata inserita però una legge a favore dell’unità d’indirizzo politico e amministrativo attraverso la legge 400/1988. Essa segue le seguenti direttive: concentrazione delle decisioni della politica generale di governo nel Consiglio dei Ministri, attribuzione al presidente del consiglio dei poteri concernenti il funzionamento del Consiglio dei Ministri, attribuzione al presidente del consiglio di poteri strumentali rispetto al coordinamento delle attività dei ministri.
Per lo svolgimento dei suoi compiti il presidente del consiglio ha il supporto di un organo detto presidenza del consiglio dei ministri. Altri organi governativi che possono essere non necessari sono il vice-presidente del consiglio dei ministri, nominato trai ministri e supplisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Consiglio di gabinetto, instaurato per riunire i ministri delle diverse componenti politiche della coalizione. Comitato interministeriale, possono essere o istituiti per legge o con decreto del presidente del consiglio. I  ministri senza portafoglio, non sono possessori di un ministero e sono delegati nello svolgimento di determinate funzioni stabilite dal presidente del consiglio. I sottosegretari di stato, coadiuvano il ministro e esercitano i compiti stabiliti da quest’ultimo. I viceministri, quei sottosegretari a cui sono attribuite deleghe relative all’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali. I commissari straordinari del governo, nominati al fine di realizzare specifici obbiettivi stabiliti dal governo.
Gli organi ausiliari all’interno del governo sono organi di ausilio agli altri organi. Si dividono in: consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ha funzione di consulenza di iniziativa legislativa , il consiglio di stato e la corte dei conti che controlla l’operato del governo sulla gestione del capitale nella conformità dell’indirizzo politico.
Il Parlamento: nasce in  Inghilterra per la volontà di affiancare ai lord il popolo, in Francia invece nasce come organo rappresentativo del popolo. È un organo bicamerale che in Italia si definisce perfetto. È un organo collegiale, elettivo (perché i suoi membri sono eletti), rappresentativo (perché la democrazia è rappresentativa).
L’art. 64 della costituzione stabilisce il principio di divieto di mandato imperativo, i membri del parlamento non possono essere revocati. L’art. 60 invece stabilisce che il parlamento una volta eletto dura cinque anni e non vi è proroga tranne che in caso di guerra. L’art. 61 comma 2 stabilisce che la proroga esiste solo finché non si instaura il nuovo parlamento. Esso ha un’autonomia che lo rende autonomo da tutto e da tutti.
I regolamenti parlamentari sono delle fonti primarie con cui si disciplinano le due camere. Le due camere del parlamento si dividono in camera dei deputati composta da 630 parlamentari e senato della repubblica composta da 315 parlamentari. Le due camere si riuniscono insieme solo per poche situazioni: l’elezione del presidente della repubblica, attentato alla costituzione, messa in stato di accusa del presidente, elezione della nomina dei giudici penali e elezione delle nomine dei giudici della corte costituzionale. Il presidente di assemblea è un membro neutro che non deve influenzare le decisioni prese da altri soggetti e in questo caso è il presidente della camera dei deputati.
I gruppi parlamentari sono proiezioni dei partiti politici presso il parlamento, essi sono previsti dal regolamento parlamentare ma non dalla costituzione. Le giunte hanno invece funzione consultiva e di verifica, le commissioni si dividono in: permanenti che sono competenti per materia, e temporanee che sono costituite per compiti specifici ed hanno la stessa durata dell’inchiesta. Le commissioni possono essere: presso le camere, presso il senato, oppure bicamerali.
Le principali funzione del parlamento sono: legislativa, di controllo nei confronti del governo, di indirizzo politico. Il procedimento legislativo si compone di diverse fasi: iniziativa, discussione, approvazione e votazione e in fine promulgazione.(per l’intero procedimento guardare la formulazione della legge).
La funzione di controllo, utilizza strumenti conoscitivi che sono atti autorizzativi; il parlamento è titolare di un diritto di interpellare il governo in caso di ausilio e quest’ultimo non può sottrarsi a questo compito. Gli strumenti conoscitivi del parlamento sono: 1) interrogazione che è una richiesta di informazione fatta in forma scritta da un parlamentare nei confronti dell’intero governo. La risposta, obbligatoria, può essere immediata o in sede definitiva e può essere scritta o orale, a fronte della risposta del ministro il parlamentare potrà dichiararsi soddisfatto o meno.
2) question time è un metodo di informazione fatto dal governo che si svolge in pochi minuti, è un metodo immediato che evita il differimento della risposta.
3) premier question time, almeno due volte al mese il premier o il vice premier, partecipano alla seduta della camera.
4) interpellanza consiste in una domanda motivata, che può essere scritta o orale, in cui il parlamento deve esprimere perché vuole queste informazioni, si fa una domanda sugli intendimenti del governo in merito ad una sua condotta politica. La risposta deve essere data in aula e può anche essere differita.
5)interpellanza urgente, nel caso di urgenza occorre dare la risposta immediatamente e per iscritto.
6) la mozione, atto unilaterale che consente di sottoporre la questione all’intera assemblea.
7)inchiesta consente di indagare sulle attività governative su questioni di pubblico interesse, tuttavia ciascuna camera dispone del potere d’inchiesta che è assunto da un’assemblea.
Le inchieste possono essere: politiche, quando si vuole accertare uno stato in un determinato territorio e verificare come procede il governo su queste questioni; legislative, riguardano la verifica dell’andamento sull’alta legislatura del governo, perché, possono nel caso consentire al parlamento di correggere l’attività legislativa.
Il parlamento svolge una funzione di indirizzo politico, è una funzione complessa comprende tutte le finalità che lo stato vuole perseguire. Parlamento e governo devono collaborare all’unisono, è una funzione imputata allo stato e si compone di diverse fasi: individuazione dei fini, cioè i fini che uno stato vuole perseguire; funzione strumentale, per arrivare a determinati fini individua e utilizza strumenti, apparati e strutture volte al raggiungimento di questi fini; attuazione dei fini, raggiungimento dei fini programmati.
La funzione di indirizzo politico si esprime attraverso atti unicamerale e bicamerali, i primi: mozione (descritta precedentemente), risoluzione (risultato di una discussione ed è vietata per il futuro comportamento del governo), ordine del giorno; i secondi legge di bilancio (è un regolamento contabile che contiene le scelte delle spese da effettuare), legge di ratifica (le camere autorizzano il presidente a effettuare la ratifica dei trattati internazionali), amnistia e indulto (prima erano concesse dal presidente della repubblica, poi l’art. 79 fu modificato ed esse furono concesse con legge, è deliberata con la maggioranza dei 2/3 per ciascuna camera; l’amnistia estingue il reato, l’indulto è una riduzione della pena).
La mozione di fiducia: è una mozione speciale perché è specifica, non provoca nessuna discussione, ha ad oggetto l’opposizione o meno del programma di governo, è un atto di forte responsabilizzazione per il governo. Deve essere notificata e votata per appello nominale. Al contrario la mozione di sfiducia è contraria alla precedente è quando il parlamento non da al governo la mozione di fiducia. Deve essere firmata da almeno 1/10 delle camere.
La consuetudine è un comportamento ottenuto dai consociati ripetuto nel tempo, con la condizione di adempiere ad un obbligo giuridico.
La questione di fiducia, non è prevista dalla costituzione è un atto politico ed è posto dal governo.
L’immunità parlamentari, sono definite anche prerogative, sono situazioni giuridiche soggettive privilegiata, è riconosciuta ad alcuni soggetti in relazione alla posizione pubblica che riveste al fine di salvaguardare la sua figura e la libertà del parlamento in genere da altri poteri (giudiziario ed esecutivo).
L’art. 68 definisce 2 tipi di immunità: l’insindacabilità e l’immunità penale. La prima stabilisce che non possono essere giudicati per le espressioni e i voti dati nell’esercizio delle proprie funzioni; nella seconda il parlamentare non può essere sottoposto a persecuzione personale o domiciliare, mantenuto in detenzione, arrestato, privato della libertà personale. Salvo in presenza di una sentenza di condanna o in caso di flagranza fatta salva l’ipotesi di autorizzazione a procedere da parte delle camere di appartenenza.
Il terzo comma prevede l’analoga autorizzazione a procedere per sottoporre i membri del parlamento a intercettazioni di conversazione o comunicazione e di sequestro della corrispondenza.
L’insindacabilità copre la durata della carica e il periodo successivo, mentre l’immunità penale è strettamente limitata al periodo in cui il parlamentare ha svolto il suo mandato.
È importate l’art. 3 della costituzione, la libertà personale è inviolabile, non può essere limitata, se non esiste un atto da parte di un’autorità giudiziaria e che non vi sia un reato.
L’art. 67 della costituzione tratta del divieto di mandato imperativo: il parlamentare non ha alcun obbligo nei confronti dell’elettore il quale non può impartire istruzioni, né revocarlo se egli non esegue le volontà parlamentare.
Il presidente della repubblica: è un organo costituzionale, i suoi poteri si limitano a garantire il corretto funzionamento del sistema costituzionale, il presidente della repubblica costituisce il potere neutro, non partecipa alle attività politiche del paese e svolge un ruolo di rappresentanza dell0unità nazionale e garanzia della costituzione.
Art. 88 costituzione: il presidente della repubblica è capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale.
Art. 83 costituzione comma 1: è eletto dal parlamento in seduta comune, è eletto dalla maggioranza e non dal popolo.
Comma tre: l’elezione del presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto e a maggioranza dell’assemblea. Se non si raggiunge, è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art.4 costituzione, il collegio elettorale, può essere eletto presidente della repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni e che goda di diritti politici e civili.
La durata del suo mandato è di 7 anni. Art. 85 cost. non esiste la pro rogazione, infatti, 30 gg prima del termine dell’incarico, il presidente della camera convoca in seduta comune l’assemblea per eleggere il nuovo presidente. Dopo la fine del mandato diventa senatore a vita.
Il presidente della repubblica è irresponsabile politicamente dell’esercizio delle sue funzioni.
Istituto della conformità ministeriale: è la responsabilità degli atti presidenziali che è sempre assunta da un ministro o del presidente del consiglio dei ministri. Lo strumento utilizzato per la responsabilità è la contro-firma art. 89 comma 1. Essa afferma che nessun atto è valido se non è firmato da ministri che se ne assumono la responsabilità.
Gli atti del presidente della repubblica possono essere classificati in tre distinte categorie, in relazione all’effettiva partecipazione del presidente della repubblica e del governo nella determinazione del loro contenuto: atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessivi.
I primi atti il cui contenuto è determinato dal presidente della repubblica, e che comunque, discendono dalla sua autonoma volontà. Rientrano in questo gruppo: promulgazione delle leggi, rinvio al parlamento delle leggi, messaggio al parlamento, nomina di 5 senatori a vita, nomina di cinque giudici costituzionali, nomina di otto esperti quali componenti del CNEL.
I secondi atti che seppur assumono la forma del decreto del presidente della repubblica sono predisposti dal governo per quel che concerne il loro contenuto, rispetto a tali atti il presidente della repubblica esercita un mero controllo di legittimità e vi riconduciamo: i decreti presidenziali aventi contenuto normativo e dunque sia i decreti legge e i decreti legislativi, sia i regolamenti governativi; gli atti di nomina di alti funzionari dello stato, gli atti che siano espressione dell’attività d’indirizzo politico.
I terzi sono atti alla cui determinazione sostanziale concorrono sia il presidente della repubblica sia il governo, sono: la nomina del presidente del consiglio, lo scioglimento delle camere, la concessione della grazia.
Art. 90 cost. reati presidenziale e responsabilità giuridica del presidente della repubblica. Egli non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che nei casi di alto tradimento e attentato alla costituzione. In questi casi il presidente è messo in stato d’accusa dal parlamento.
Alto tradimento è un comportamento doloso che consiste in una violazione del giuramento delle funzioni istituzionali. Attentato alla costituzione è un comportamento doloso che viola la costituzione, diretto al sovvertimento delle funzioni istituzionali.
Il potere di scioglimento delle camere, il presidente della repubblica può sciogliere le camere o anche una sola di esse. Non può esercitare queste funzioni negli ultimi mesi del suo mandato. Lo scioglimento delle camere può essere: successivo o preventivo.
Il primo quando il presidente scioglie le camere perché il governo è stato colpito da una mozione di sfiducia, e il contratto tra i due organi è insanabile. Il secondo quando non segue il verificarsi di una crisi parlamentare, ma un’ipotesi di una crisi extra-parlamentare.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO di Marco D'Andrea
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