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Il biglietto di trasporto aereo di persone


Il biglietto di passaggio prova la conclusione del contratto anche se non è sottoscritto dalle parti e che si perfeziona mediante la richiesta di acquisto del biglietto, comunicata dal soggetto interessato al vettore. Tale richiesta funge da accettazione della proposta contrattuale, rappresentata dall’offerta al pubblico del servizio di trasporto da parte del vettore: l’emissione del biglietto, quindi, è il primo atto esecutivo del contratto di trasporto. Viene introdotto il biglietto elettronico per esigenze di semplificazione e di contenimento delle spese, di modo che la stipulazione del contratto avvenga con gli strumenti telematici. Il numero della conferma della prenotazione, gli estremi della carta di credito e il documento di identità del passeggero consentono di individuare il soggetto legittimato a fruire la prestazione di trasporto.
Deve contenere l’indicazione del luogo di partenza e di destinazione; nel caso ci siano uno o più scali nel territorio di un altro Stato, il biglietto deve contenere l’indicazione di uno di tali scali; contiene anche uno stralcio delle condizioni generali di trasporto del vettore e un rinvio alle stesse. La Convenzione prescrive espressamente la necessaria consegna al passeggero di un avviso scritto, nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alle disposizioni della convenzione, se applicabile. Prima dell’emissione del biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato qualora il trasporto venga effettuato da un vettore diverso da quello indicato nel biglietto.
Il biglietto di passaggio contiene il nominativo del passeggero: se non è intestato, vale come documento di legittimazione o come titolo improprio, ossia come documento che legittima il portatore alla prestazione di trasporto: il vettore è liberato dalla sua obbligazione, eseguendo il trasporto in favore del soggetto che esibisce il biglietto di passaggio. Può essere ceduto solo con l’espresso consenso del vettore, a condizione che il passeggero non abbia iniziato il viaggio: viene annullato il primo biglietto, con la restituzione, talvolta parziale, del relativo prezzo , e si provvede alla sua sostituzione con un altro biglietto intestato al nuovo passeggero, che versa il prezzo di passaggio direttamente al vettore.
A ogni soggetto interessato le compagnie aeree consentono di effettuare una prenotazione del posto in un determinato volo, anche con il ricorso a sistemi telematici, e di confermarla con l’acquisto del biglietto di passaggio, entro un determinato limite di tempo, fino alla cui scadenza il vettore aereo è vincolato alle possibili scelte dell’interessato, liberato solo dal decorso di tale periodo oppure la rinuncia espressa. Diversa l’ipotesi delle liste di attesa: il passeggero è sprovvisto di idonea prenotazione, così che può essere imbarcato solo se sopravviene una disponibilità di posti. Il vettore ha comunque l’obbligo di comunicare al passeggero, inserire in una determinata lista di attesa, il numero di ordine attribuitogli, l’elenco dei numeri d’ordine assegnati, che deve essere reso visibile nell’area di registrazione.

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