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Il bilancio consolidato di gruppo

Il bilancio consolidato è un bilancio redatto dagli amministratori dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio d'esercizio. In esso è rappresentata la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità.
Il bilancio consolidato deve essere redatto dalle società di capitali che controllano altre imprese e dalle società cooperative che controllano società di capitali. Sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi di minore dimensione purché nessuna delle imprese del gruppo sia una società con azioni quotate.  In base art. 27 del d.lgs. 127/1991 non sono soggette ad obbligo le imprese controllante, che non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Inoltre devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i suoi fini.
Il bilancio consolidato ha la stessa struttura del bilancio di esercizio; non è una semplice aggregazione dei bilanci delle singole imprese, ma deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese costituenti il gruppo, come se si trattasse di un'unica impresa.
Il bilancio consolidato non è assoggettato ad approvazione da parte dell'assemblea, ma è oggetto di controllo da parte dei revisori, quindi può essere impugnato in base all'articolo 2409 decies.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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