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Il capitale minimo


La s.p.a. deve avere un capitale sociale minimo di 120.000 euro.
Parte della dottrina ritiene inoltre che il capitale debba essere non manifestamente inadeguato rispetto all’oggetto sociale statutario e giunge alla conclusione che in caso contrario (c.d. sottocapitalizzazione sostanziale) i soci perdono il beneficio della responsabilità limitata.
Il capitale sociale (c.d. nominale) rappresenta un dato formale, variabile solo tramite una modificazione statutaria e in nessun caso può essere superiore al valore dei conferimenti dei soci: in questo senso, il capitale deve essere effettivo, deve cioè corrispondere al valore di quanto destinato dai soci all’esercizio dell’attività sociale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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