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Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria


Altra parte nel processo penale è il civilmente obbligato per la pena pecuniaria: la figura nasce (artt. 196 e 197 cp) da una responsabilità civile sussidiaria ed eventuale, con caratteristiche fideiussorie, che il legislatore radica in capo a determinati soggetti sui quali incombe l’obbligo del pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta al condannato. Trattasi di persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza su altri, o di persone giuridiche rappresentate o amministrate dall’imputato o con cui egli si trovi in rapporto di dipendenza.

Due sono i presupposti al cui verificarsi si determina l’obbligo suddetto:
a) che il condannato sia insolvibile;
b) che il reato costituisca violazione dei doveri inerenti alla qualità rivestita dal colpevole o sia stato commesso nell’interesse della persona giuridica, ovvero che si tratti di violazione di norme che il civilmente obbligato era tenuto a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.

È ovviamente necessario che sia intervenuta condanna dell’imputato.

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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