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Il comando o distacco. Le società collegate


Tra le ipotesi nelle quali le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, prevedono condizioni e modalità flessibili, nel tempo e nello spazio, di impiego della forza-lavoro rientra la fattispecie del comando o distacco del lavoratore da un’azienda all’altra: il dipendente viene comandato dal datore di lavoro, nell’esercizio unilaterale del proprio potere direttivo, a prestare servizio, per un certo periodo di tempo, presso un terzo (normalmente titolare di un’altra impresa).
Quest’ultimo soggetto diviene così il beneficiario della prestazione di lavoro e, in questa sua qualità, può essere legittimato ad esercitare taluni poteri disciplinari e di controllo sul prestatore, nonché, eventualmente, ad adempiere taluni obblighi nei suoi confronti (ad esempio, il pagamento della retribuzione).
Il rapporto di lavoro, peraltro, resta nella titolarità del datore assuntore.
Nel silenzio della legge, per lungo tempo la disciplina dell’istituto è rimasta affidata alla giurisprudenza, la quale aveva ritenuto essenziale la sussistenza di un concreto e persistente interesse dell’assuntore ed aveva affermato che il difetto originario o sopravvenuto di tale interesse determinava la qualificazione della fattispecie quale interposizione vietata dalla l. 1369/60, e quindi l’applicazione della sanzione, da questa prevista, dell’instaurazione di un rapporto diretto tra il lavoratore distaccato ed il terzo beneficiario.
Il d.lgs. 276/2003 introduce per la prima volta nell’ordinamento una definizione di “distacco”, la quale, peraltro, riprende senza alterazioni quella elaborata ormai da lungo tempo dalla giurisprudenza: l’ipotesi di distacco “si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Sono quindi esplicitati i requisiti costitutivi della fattispecie del distacco, e cioè la temporaneità e l’interesse del datore di lavoro che dispone il distacco.
Il d.lgs. 276/2003 detta una scarna disciplina del distacco, stabilendo anzitutto che “il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”, e poi che esso “deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato” ove comporti un mutamento di mansioni.
Si prevede, inoltre, che qualora il distacco implichi il trasferimento ad un’unità produttiva distante più di 50 Km da quella cui è adibito il lavoratore, esso possa avvenire “soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive”: formula, questa, già usata dal legislatore in materia di lavoro a termine.
Ciò detto, si deve ritenere che l’assenza dei requisiti costitutivi della fattispecie renda tuttora il distacco una fattispecie d’interposizione vietata.
Connesso alla fattispecie del comando o distacco di personale è il fenomeno della prestazione di lavoro alle dipendenze di società controllate o collegate.
In tale ambito il comando può fungere da strumento di scambio di personale tra le diverse società; in alternativa, la medesima finalità può essere perseguita soltanto con il ricorso alla stipulazione di una serie di distinti successivi contratti con il medesimo lavoratore.
D’altronde, l’esistenza di un collegamento azionario o di altro tipo non è ritenuto elemento idoneo a conferire soggettività unitaria al gruppo di società.

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