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Il comportamento alternativo lecito

Il comportamento alternativo lecito


La necessità che vi sia “corrispondenza causale” tra la violazione della regola cautelare e la produzione del risultato offensivo, nel senso che quest’ultimo sia attribuibile alla mancata adozione della 1°, risolve il problema del c.d. comportamento alternativo lecito.
Es. un imprenditore che faccia lavorare una partita di lana caprina senza sottoporla alla previa disinfezione così che muoiano alcune operaie: le successive analisi della lana appurano però che la disinfezione non sarebbe riuscita a neutralizzare il virus divenuto + potente, con la conseguenza che le operaie sarebbero morte ugualmente.
Quindi => anche se al posto del comportamento inosservante fosse stato tenuto quello (alternativo) lecito, l’osservanza della regola cautelare non sarebbe valsa a fronteggiare il pericolo proprio di quell’attività.

_ Da un lato: è necessario che l’evento prodottosi sia cmq la concretizzazione del pericolo considerato dalla regola cautelare poiché, diversamente, sarebbe e esclusa a priori la possibilità di ricondurre l’evento alla violazione cautelare.
_ Dall’altro: la constata inefficienza della regola cautelare sta a significare che nell’attività esercitata erano presenti anche altri fattori di pericolosità ulteriori e diversi rispetto a quelli considerati dalla regola violata.
Soluzione => qualora si accerti con sicurezza che l’evento si è prodotto per l’effetto determinante dei fattori di rischio ulteriori e diversi, andrà esclusa la responsabilità colposa in quanto l’evento non è stato realmente prodotto dalla violazione della regola cautelare; qualora, invece, non sia possibile escludere con certezza il suolo causale dei fattori di rischio considerati dalla norma cautelare, la responsabilità colposa essere affermata.
imputazione del risultato colposo in relazione alla colpa specifica
Ci si chiede, cioè, se sia sufficiente che il soggetto agisca in violazione di una norma cautelare positiva, anche senza avere la possibilità di rendersi conto del pericolo; oppure se occorra in ogni caso quella riconoscibilità del pericolo.
Di sicuro, alla base della positivizzazione delle regola cautelari sta anche un’esigenza dell’ordin. di ottenere una semplificazione e standardizzazione oggettive della cautele doverose proponendo così ai consociati dei modelli comportamentali che non li impegnino in difficili sforzi di riconoscimento e valutazione del pericolo => sotto questo profilo sarebbe coerente concludere che la colpa specifica non implichi la riconoscibilità del pericolo e la prevedibilità del risultato lesivo.
Tuttavia, si verrebbe così ad attenuare il collegamento psichico tra il soggetto e il fatto complessivo e dunque il disvalore significativo del reato che dipende decisamente dall’evento: in sostanza, l’imputazione colposa, nel caso almeno della colpa specifica, verrebbe a radicarsi ed esaurirsi sul disvalore della sola condotta inosservante. Quasi una implicita forma di presunzione di colpa in quanto la possibilità di attribuire la colpevole realizzazione dell’evento verrebbe in definitiva ricavata (appunto presunta) dalla colpevole violazione della regola cautelare.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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