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Il concetto di soggetto attivo


Il soggetto attivo, cioè colui che compie l’illecito, è altresì indispensabile per procedere ad una incriminazione.
Esistono però reati, detti reati propri, in cui il soggetto attivo è individuato determinatamente dalla previsione legislativa, in quanto solo una certa categoria di soggetti attivi può realizzare lo specifico disvalore del reato, vedi la madre nell’art. 578 c.p., il pubblico ufficiale nell’art. 361 c.p., la persona coniugata nell’art. 556 c.p., ecc…
I reati rivolti a “chiunque”, nel senso che ogni soggetto attivo può realizzare il disvalore, sono detti reati comuni.
I reati propri si distinguono in esclusivi, quando lo stesso fatto commesso da un soggetto diverso da quello previsto non costituirebbe reato, come nell’incesto; e in non esclusivi, quando lo stesso fatto commesso da un soggetto diverso da quello previsto costituisce un diverso reato a causa del diverso disvalore che crea, vedi il reato di peculato dei pubblici funzionari che diventa appropriazione indebita per i cittadini comuni.
La previsione di un soggetto attivo determinato, per essere legittima, deve per forza comportare un disvalore diverso, più o meno grande.
E’ possibile che siano incriminati per reati propri anche soggetti diversi da quelli previsti qualora vi sia un concorso di persone, tra cui quella prevista dalla legge, che si organizzano a commettere il reato sfruttando la particolare posizione del soggetto attivo della previsione.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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