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Il concorso di persone nel reato “ai confini della tipicità”


Il nostro ordinamento equipara la pena del soggetto agente con quella del soggetto in concorso con esso, senza definire almeno i tratti essenziali che una condotta deve possedere per essere configurabile come condotta di partecipazione.
Ciò da luogo a non pochi problemi di certezza, ponendosi in contrasto con il principio di tassatività.
I problemi che si pongono sono, quindi:
1. la ricerca dei confini della condotta di concorso:
- 111 c.p. la responsabilità del fatto commesso dall’incapace a chi lo ha determinato a realizzarlo, con consistente aumento di pena;
- 112 c.p. è aggravante del concorso la determinazione al reato di certi soggetti nonché la promozione, direzione, organizzazione dell’attività;
- 114 c.p. è circostanza attenuante chi abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, lasciando intendere che siano comunque rilevanti, a livello di concorso, anche le condotte che non assumono rilievo preminente nella commissione, ma soltanto agevolatrici sia durante la preparazione che durante l’esecuzione;
- 115 c.p. non punibilità dell’istigazione e dell’accordo non seguiti dalla commissione del reato, che fa capire come siano comunque rilevanti le condotte di semplice istigazione o accordo.
In base ai principi di materialità e offensività possono considerarsi condotte di concorso nel reato solo quelle determinanti per la sua realizzazione o che la abbiano, con un giudizio da effettuarsi ex post, realmente influenzata.
Il rilievo di tali condotte potrà essere tanto a livello ideativo (concorso morale) che esecutivo (concorso materiale);

2. la verifica della “congenialità” dell’istituto del concorso di persone con alcune categorie di reati o particolari forme di manifestazione, l’espressione testuale “concorso nel reato” lascia chiaramente intendere che può aversi concorso tanto nei delitti che nelle contravvenzioni.
L’apposita previsione dell’art. 113 c.p. che prevede il concorso di persone in un delitto colposo, fa si che sia possibile la configurabilità del concorso anche nei delitti colposi (concorso doloso in delitto colposo).
Mentre il concorso colposo non è espressamente previsto da alcuna norma e, pertanto, non è configurabile (concorso colposo in delitto doloso).
A differenza dei delitti colposi, in quelli preterintenzionali non è fatta espressa previsione di compatibilità col concorso, e quindi non sussisterà il concorso dei delitti preterintenzionali (concorso doloso in delitto preterintenzionale).
Nei c.d. reati necessariamente plurisoggettivi (ad esempio l’incesto) il concorso è configurabile solo al di fuori del concorso necessario (cioè non tra gli amanti), e cioè solo su persone terze che possono essere intervenute in concorso eventuale (colui che fornisce il luogo ove consumare il rapporto illecito conoscendo il vincolo di parentela).
Nei c.d. reati associativi, che sono altresì un esempio di reato necessariamente plurisoggettivo, occorre fare alcune distinzioni:
- chi partecipa con volontà all’associazione non risponde di concorso, ma del reato base di associazione come compartecipe;
- chi non partecipa con volontà all’associazione ma la favorisce con comportamento illecito (corruzione, abuso d’ufficio, ecc…) sarà responsabile del singolo reato che ha compiuto al fine di favoreggiamento;
- chi non partecipa con volontà all’associazione ma la favorisce con comportamenti di per sé legittimi non sarà responsabile di alcun reato neanche sotto forma di concorso;
- chi non partecipa con volontà all’associazione ma la favorisce proponendo nuovi adepti e quindi realizzando indirettamente il reato associativo, risponderà per concorso esterno.

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