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Il consolidato nazionale. Aspetti generali


Dal 1° gennaio 2004 è stata introdotta la tassazione consolidata, commisurata al risultato globale del gruppo.
La tassazione unitaria del gruppo postula che il gruppo sia una unità economica ma giuridicamente non è un soggetto unico.
Il consolidato fiscale è radicalmente diverso dal consolidato civilistico, il consolidato civilistico è un bilancio nel quale la pluralità delle società è rappresentata come un soggetto unitario.
Nel consolidato fiscale si sommano algebricamente i risultati fiscali conseguiti da ciascuna società.
Si calcola il reddito di ciascuna società, secondo le norme ordinarie, compresa la capogruppo; quest'ultima somma algebricamente al suo risultato reddituale quello delle singole società del gruppo, apportando a tale somma le “rettifiche di consolidamento”. Si ottiene così il reddito complessivo globale, che è dunque il risultato della somma dei “redditi complesivi netti” di ciascuna società.
Sul piano procedurale, ciascuna società deve dunque redigere la propria dichiarazione dei redditi , da presentare, oltre che al fisco, alla capogruppo che deve redigere e presentare al fisco la dichiarazione di gruppo avente per oggetto il menzionato “reddito complessivo globale”.
Alla controllante spetta “la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo”; se il risultato globale è negativo, alla controllante “compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili”.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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