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Il consolidato nazionale


Dal 2004 vige la tassazione consolidata, commisurata al risultato globale del gruppo.
Va notato, in via preliminare, che il gruppo non è un soggetto giuridico unico: le diverse società che compongono il gruppo conservano la loro soggettività, come risulta dalla disciplina della distinta responsabilità fiscale di ciascuna società.
In secondo luogo, il consolidato fiscale non è una forma di tassazione fondata sul bilancio consolidato; non si ha dunque un utilizzo fiscale del bilancio consolidato.
Nel consolidato fiscale, ferma restando la rilevanza dei rapporti tra società del gruppo, si sommano i risultati fiscali conseguiti da ciascuna società; e si ha “la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante”.
Il risultato globale del gruppo è imputato alla controllante, che deve presentare un’unica dichiarazione contenente il risultato consolidato di gruppo.
Gli imponibili (utili e perdite) delle società del gruppo sono dunque sommati algebricamente, ed imputati alla capogruppo.
Le società controllate sono invece responsabili solo per la parte del debito globale che è da collegare al loro reddito e per le relative sanzioni (con riguardo alle quali vi è responsabilità solidale della controllante).
L’opzione per il consolidato può essere esercitata dalle società tra cui intercorre un rapporto di “controllo di diritto”, ossia quando una società o un ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società.
Il controllo può essere diretto o indiretto: è diretto quando la controllante dispone di una partecipazione pari o superiore alla maggioranza; è indiretto quando la maggioranza è posseduta per il tramite di un soggetto intermedio (ossia quando A possiede la maggioranza di B e tramite B la maggioranza di C, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria).
Vi è dunque “controllo” se i diritti di voto e la partecipazione sia al capitale che agli utili superano il 50%, tenendo conto del “demoltiplicatore”.
Il funzionamento del demoltiplicatore è il seguente: si supponga che la società A partecipi a B per l’80%, e che B partecipi a C per il 70%; ciò significa che A partecipa a C per l’80% del 70%, cioè per una percentuale superiore al 50% (56%).
Le società non residenti possono esercitare l’opzione per il consolidato solo in qualità di controllanti ed a condizione:
1. di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione;
2. di esercitare nel territorio dello Stato una attività di impresa mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata inclusa nel consolidato.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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