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Il contenuto della subordinazione lavorativa: la diligenza

Il contenuto della subordinazione lavorativa: la diligenza 

Abbiamo visto in precedenza come la collaborazione intesa come disponibilità funzionale della prestazione lavorativa all’organizzazione dell’impresa, sia uno dei connotati fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, al di là dello scambio tra la prestazione lavorativa e la retribuzione. Abbiamo poi parlato di subordinazione, specificando che il lavoratore subordinato differisce da quello autonomo per un rapporto di dipendenza nel tempo dal proprio datore di lavoro. La subordinazione, in realtà, consiste nella diligenza che il lavoratore subordinato deve adoperare nell’esercizio della propria attività: l’art.1176 c.c., in tema di obbligazioni in generale, obbliga il debitore ad usare la diligenza del buon padre di famiglia nel soddisfacimento dell’interesse creditorio (comma 1), oltre a specificare che in caso di attività professionali, la diligenza va valutata in base alla natura della prestazione (comma 2). L’art.2104 riprende questa valutazione della diligenza, precisando nel suo primo comma che il prestatore di lavoro deve adoperare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e della produzione nazionale. Con il venire meno del sistema corporativo fascista, l’ultimo presupposto dell’interesse della produzione nazionale è venuto meno. Per natura della prestazione, tra l’altro, non si deve intendere solo la differenziazione tra le mansioni, in quanto è ovvio che ad un dirigente sarà richiesta una diversa diligenza rispetto a quella del suo sottoposto, ed è altrettanto normale che anche in riferimento ad una stessa mansione, andrà prestata una maggiore attenzione nell’esecuzione di una prestazione rispetto ad un’altra (è l’esempio del libro del muratore che oggi adopera un materiale di scarsa qualità e domani un materiale pregiato, dovendo mostrare nel secondo caso una maggiore diligenza). Per tutti questi motivi la diligenza a seconda della natura della prestazione dovuta si riferisce ai caratteri intrinsechi della prestazione, a quanto attenzione il lavoratore dovrà prestare nell’esecuzione della propria attività. 
Per quel che concerne, poi, il rapporto tra la diligenza richiesta al prestatore di lavoro e l’interesse dell’impresa, non si può ingenuamente credere che ci si riferisca all’interesse dell’impresa come istituzione. Sicuramente il riferimento è attribuibile all’interesse dell’imprenditore, anche se non come generico interesse del creditore ad ottenere l’esatto adempimento, bensì come interesse dell’imprenditore ad ottenere la collaborazione di cui sopra attraverso, anche, la propria organizzazione del lavoro. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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