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Il contratto preliminare (rinvio)


Il codice menziona nell’art. 1351 c.c. il contratto preliminare come un accordo con cui una o entrambe le parti si obbligano alla conclusione di un futuro contratto definitivo.
Tale contratto deve avere la stessa forma del contratto definitivo e in caso di inadempimento la parte danneggiata potrà chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno o l’esecuzione forzata in forma specifica.
La conclusione del contratto definitivo non assorbe né esaurisce gli effetti del contratto preliminare che continua, viceversa, a regolare i rapporti fra le parti sicché il promittente venditore resta responsabile per il caso di evizione e di vizi.
Il contratto preliminare è inteso come accordo che già realizza un assetto di interessi prodromico a quello che sarà poi attuato compiutamente con il definitivo; ciò almeno nei casi in cui le parti anticipano di tutto o in parte il corrispettivo o immettono il promissario nel possesso del bene.
In questi casi l’oggetto del preliminare non è soltanto un facere, ossia l’obbligo di prestare il consenso per la conclusione del contratto definitivo, ma soprattutto un dare, ossia la trasmissione del diritto che “costituisce il risultato pratico avuto di mira dai contraenti”.
È per questo che di tale figura si tratterà nel capitolo relativo agli effetti e alla circolazione dei beni.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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